IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 10 ottobre prossimo; Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. 1. La supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica, prevista dall'art. 86, primo comma, della Costituzione, e' esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di "Presidente supplente della Repubblica", a decorrere dal 10 ottobre 1989 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 ottobre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI