IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                           DI CONCERTO CON 
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
   Vista la  legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  recante  norme  per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea  sulla
produzione e la vendita dei cosmetici; 
   Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il
quale stabilisce che gli  elenchi  e  le  prescrizioni  di  cui  agli
allegati della stessa  sono  aggiornati,  tenuto  conto  anche  delle
direttive della Comunita' economica europea, con decreto del Ministro
della sanita',  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
   Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91 e 24  novembre
1987, n. 530, con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli  elenchi
allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle  direttive
della  commissione  delle  Comunita'  europee   n.   85/391/CEE,   n.
86/179/CEE, n. 86/199/CEE e n. 87/137/CEE; 
   Ritenuta la necessita' di modificare  ulteriormente  gli  allegati
della legge citata, in  attuazione  della  direttiva  n.  88/233/CEE,
adottata dalla commissione delle Comunita' europee il 2 marzo 1988; 
   Visti i pareri dell'Istituto superiore di  sanita',  formulati  in
data 23 giugno 1988 e 1› settembre 1988; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
   1. Alle voci n. 350 e n.  351  dell'allegato  II  della  legge  11
ottobre 1986, n. 713, contenente  l'elenco  delle  sostanze  che  non
possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da  ultimo
modificato con decreto ministeriale 24  novembre  1987,  n.  530,  e'
soppressa    la    frase:     "salvo     come     impurezze     della
tribromosalicilanilide secondo i criteri stabiliti  nell'allegato  IV
(parte prima)". 
   2. All'elenco del citato allegato II della legge 11 ottobre  1986,
n. 713, sono aggiunte le voci seguenti: 
 
    382 - 3,4', 5 - tribromosalicilanilide (tribromsalan) 
          3,5 - dibromo -N - (4-bromofenil) - 2 - idrossibenzammide 
          (87-10-5) 
    383 - Fitolacca Species e loro preparati 
    384 - Tretinoina (DC It) 
          Acido retinoico 
          (302-79-4) e suoi sali 
    385 - Colorante C.I. 12140 
          1 - (( 2,4 - dimetilfenil) azolo) - 2 - naftalenolo 
          (3118-97-6) 
    386 - Colorante C.I. 26105 
          1 - (( 2-metil-4-((2-metilfenil) azo) fenil) azo) 
          - 2-naftalenolo 
          (85-83-6) 
    387 - Colorante C.I. 42555 
          Cloruro di N - (4(bis(4(dimetilammino)fenil) metilen) 
          2,5-cicloesadien - 1 - ilidene) - N - metilmetanamminio 
          (548-62-9); 
          Colorante C.I. 42555:1 
          4 - (dimetilammino) - a, a-bis (4-dimetilammino) fenil) 
          benzenmetanolo 
          (467-63-0); 
          Colorante C.I. 42555:2 
          Fosfomolibdato di N - (4(bis(4 (dimetilammino)fenil) 
          metilen) - 2,5 
          cicloesadien - 1 - ilidene) - N - metilmetanamminio 
          (64070-98-0). 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano inviariati il valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.