IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 54 e' aggiunto il titolo IX, concernente le scuole dirette a fini speciali, con i relativi articoli come appresso riportato: Titolo IX SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI NORMATIVA GENERALE Art. 55. - Nell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali. Art. 56. - Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioe' il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola e' determinato dalla normativa specifica. Art. 57. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio e disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Art. 58. - L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della scuola. Art. 59. - Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Art. 60. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 61. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita' nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Art. 62. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 63. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attivita' pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalita' di accertamento della frequenza sono determinate dal manifesto degli studi. Art. 64. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti unversitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Art. 65. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita' specifica predisposto sotto la guida di un docente. NORMATIVA SPECIFICA Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali Art. 66. - E' costituita presso l'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti, la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali. La scuola ha lo scopo di: formare assistenti sociali; promuovere studi e ricerche nel campo dei servizi sociali; favorire la sperimentazione dei servizi sociali sul territorio. La scuola rilascia il diploma di assistente sociale. Art. 67. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede in media 300 ore di insegnamento. Nel triennio sono previste 500 ore di tirocinio. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti. Art. 68. - La scuola e' costituita dalla facolta' di lettere e filosofia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. I requisiti per l'ammissione al corso di diploma della suddetta scuola sono gli stessi che si applicano per l'ammissione ai corsi di laurea. Art. 69. - Le discipline obbligatorie impartite nella scuola sono le seguenti: 1) discipline professionali caratterizzanti la scuola: principi e fondamenti del servizio sociale (annuale); metodi e tecniche del servizio sociale I; metodi e tecniche del servizio sociale II; metodi e tecniche del servizio sociale III; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio); politica dei servizi sociali (annuale). Totale esame del gruppo: 8. Art. 70. - Discipline di base: diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale); diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione delle pubblica amministrazione (annuale); politica e legislazione sociale (annuale); psicologia e sociologia della devianza (annuale); istituzioni di sociologia (annuale); medicina sociale e igiene (annuale); psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio). Totale esami del gruppo: 7. Totale esami discipline obbligatorie: 15. Le discipline obbligatorie sono cosi' ripartite negli anni del corso: Discipline obbligatorie del primo anno: principi e fondamenti del servizio sociale; metodi e tecniche del servizio sociale I; diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia; diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione; medicina sociale e igiene; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno). Discipline obbligatorie del secondo anno: metodi e tecniche del servizio sociale II; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno); istituzioni di sociologia; ricerca applicata al servizio sociale (primo anno); politica e legislazione sociale. Discipline obbligatorie del terzo anno: metodi e tecniche del servizio sociale III; ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno); programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; politica dei servizi sociali; psicologia e sociologia della devianza. Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutuate. Le discipline opzionali sono le seguenti: 1) antropologia culturale; 2) diritto penale; 3) diritto penitenziario; 4) economia politica; 5) igiene mentale e psichiatria; 6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni; 7) psicologia sociale; 8) sociologia della famiglia; 9) statistica sociale; 10) storia delle istituzioni politiche. La scuola offrira' almeno quattro discipline opzionali e lo studente ne dovra' scegliere almeno tre. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Le propedeuticita' sono le seguenti: non si puo' essere ammessi a sostenere gli esami di "politica e legislazione sociale" se non si sono superati gli esami di "diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia" e di "diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione"; non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e sociologia della devianza", se non si sono superati gli esami di "psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia" e di "istituzioni di sociologia"; non si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di "principio e fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio sociale I". Art. 71. - Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di 500 ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa. Art. 72. - La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche quando tali attivita' siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola. Art. 73. - Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universiarie. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico. L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1988 Registro n. 81 Istruzione, foglio n. 328