IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e convalidati
dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  54  e'  aggiunto  il titolo IX, concernente le scuole
dirette a fini  speciali,  con  i  relativi  articoli  come  appresso
riportato:
                              Titolo IX
                    SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI
                          NORMATIVA GENERALE
  Art.   55.  -  Nell'Universita'  "G.  D'Annunzio"  di  Chieti  sono
istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali  per  assistenti
sociali.
  Art.  56.  -  Sono  ammessi  alle  scuole dirette a fini speciali i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea, fatto salvo l'eventuale  ulteriore  requisito  di  ammissione
previsto  per  le  singole  scuole, cioe' il possesso della specifica
qualifica di base.
  Il   numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola  e'
determinato dalla normativa specifica.
  Art. 57. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello
dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei  limiti  dei  posti
disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in
una prova scritta che potra' svolgersi mediante  domande  e  risposte
multiple,   integrata   eventualmente   da   un   colloquio  e  dalla
valutazione,  in  misura  non  superiore  al  30%  del  punteggio   e
disposizione  della  commissione  esaminatrice,  dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove
vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.
  Sono  ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle
iscrizioni disponibili si siano collocati in  posizione  utile  nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
La commissione per l'esame di  ammissione  e'  costituita  da  cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Art. 58. - L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti
alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I
contributi   sono   stabiliti   anno   per   anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della  scuola.
  Art.  59.  -  Sono  organi della scuola il direttore e il consiglio
della scuola.
  Art.  60.  - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un
professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.  In  caso
di  motivato  impedimento dei professori di prima fascia la direzione
e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui al
successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede,
ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle   attivita'   di  formazione.  Per  la  gestione  dei  fondi  a
disposizione della scuola si  applicano  le  norme  dettate  per  gli
istituti  dal  regolamento  per  l'amministrazione  e la contabilita'
generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 61. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti
di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto,  da  una
rappresentanza  di  tre  studenti,  eletti  secondo  quanto  previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80  e
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382/80.
  In  ogni  caso  al  consiglio  della  scuola  partecipa  anche  una
rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita'  nella  scuola,
secondo  quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art.  62.  -  Il  consiglio  della  scuola ne conduce e coordina le
attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti   e   delle   facolta'
interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare  con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate,
sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art. 63. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione
e a partecipare a tutte le attivita' pratiche  e  alle  esercitazioni
previste,  per  ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto degli studi
pubblicato annualmente dal consiglio della scuola  nel  quadro  delle
norme piu' sotto indicate.
  La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Le  modalita'  di accertamento della frequenza sono determinate dal
manifesto degli studi.
  Art.  64.  - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano
le disposizioni di legge e di regolamento  riguardanti  gli  studenti
unversitari  ai  sensi  dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art. 65. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente
nella presentazione e discussione di un  elaborato  finalizzato  alla
professionalita'  specifica predisposto sotto la guida di un docente.
                         NORMATIVA SPECIFICA
        Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali
  Art.  66.  -  E' costituita presso l'Universita' "G. D'Annunzio" di
Chieti, la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.
  La scuola ha lo scopo di:
   formare assistenti sociali;
   promuovere studi e ricerche nel campo dei servizi sociali;
   favorire la sperimentazione dei servizi sociali sul territorio.
  La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.
  Art. 67. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun anno prevede in media 300 ore di insegnamento.
  Nel triennio sono previste 500 ore di tirocinio.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti  determinato  in  trenta  per
ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.
  Art.  68.  -  La  scuola  e' costituita dalla facolta' di lettere e
filosofia.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  I  requisiti  per  l'ammissione  al corso di diploma della suddetta
scuola sono gli stessi che si applicano per l'ammissione ai corsi  di
laurea.
  Art.  69.  - Le discipline obbligatorie impartite nella scuola sono
le seguenti:
   1) discipline professionali caratterizzanti la scuola:
    principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
    metodi e tecniche del servizio sociale I;
    metodi e tecniche del servizio sociale II;
    metodi e tecniche del servizio sociale III;
    programmazione,  amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
    programmazione,  amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
    ricerca  applicata  al servizio sociale (biennale con unico esame
al termine del biennio);
    politica dei servizi sociali (annuale).
  Totale esame del gruppo: 8.
  Art. 70. - Discipline di base:
   diritto  privato,  con particolare riguardo al diritto di famiglia
(annuale);
   diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo  all'organizzazione
delle pubblica amministrazione (annuale);
   politica e legislazione sociale (annuale);
   psicologia e sociologia della devianza (annuale);
   istituzioni di sociologia (annuale);
   medicina sociale e igiene (annuale);
   psicologia   dello   sviluppo,   con  elementi  di  psicopatologia
(biennale con unico esame al termine del biennio).
  Totale esami del gruppo: 7.
  Totale esami discipline obbligatorie: 15.
  Le  discipline  obbligatorie  sono  cosi'  ripartite negli anni del
corso:
   Discipline obbligatorie del primo anno:
    principi e fondamenti del servizio sociale;
    metodi e tecniche del servizio sociale I;
    diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
    diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo all'organizzazione
della pubblica amministrazione;
    medicina sociale e igiene;
    psicologia  dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo
anno).
   Discipline obbligatorie del secondo anno:
    metodi e tecniche del servizio sociale II;
    programmazione,  amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
    psicologia   dello   sviluppo,  con  elementi  di  psicopatologia
(secondo anno);
    istituzioni di sociologia;
    ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);
    politica e legislazione sociale.
   Discipline obbligatorie del terzo anno:
    metodi e tecniche del servizio sociale III;
    ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);
    programmazione,  amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
    politica dei servizi sociali;
    psicologia e sociologia della devianza.
  Tutte  le  discipline  obbligatorie  devono  essere istituite nella
scuola e non possono essere mutuate.
  Le discipline opzionali sono le seguenti:
   1) antropologia culturale;
   2) diritto penale;
   3) diritto penitenziario;
   4) economia politica;
   5) igiene mentale e psichiatria;
   6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
   7) psicologia sociale;
   8) sociologia della famiglia;
   9) statistica sociale;
   10) storia delle istituzioni politiche.
  La  scuola  offrira'  almeno  quattro  discipline  opzionali  e  lo
studente ne dovra' scegliere almeno tre.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Le propedeuticita' sono le seguenti:
   non si puo' essere ammessi a sostenere gli esami di "politica e
legislazione sociale" se non si sono superati gli esami di "diritto
privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia" e di
"diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della
pubblica amministrazione";
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e
sociologia della devianza", se non si  sono  superati  gli  esami  di
"psicologia  dello  sviluppo,  con  elementi  di psicopatologia" e di
"istituzioni di sociologia";
   non  si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel
secondo anno se non si  sono  superati  gli  esami  di  "principio  e
fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio
sociale I".
  Art.  71.  - Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida
di un docente di materia professionale per almeno due anni e  per  un
minimo  di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un
minimo complessivo di 500 ore nel triennio. La guida del  docente  si
esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti
convenzionati.
  Lo  studente  ha  la  facolta' di ripetere il tirocinio, in caso di
valutazione negativa.
  Art.  72.  -  La  frequenza  alle  lezioni  e  la partecipazione al
tirocinio  sono  obbligatorie  per  almeno  due   terzi   dell'orario
previsto.
  Ai  sensi  dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,  le  attivita'  svolte  dagli
allievi   in  strutture  di  servizio  sociale,  anche  all'estero  o
nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in
materia  di  cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo,
possono essere valutate dal consiglio  della  scuola  ai  fini  della
frequenza  e  delle  attivita'  pratiche  quando tali attivita' siano
attinenti e coerenti con i programmi della scuola.
  Art.  73.  -  Gli  esami di profitto si svolgono secondo le vigenti
norme universiarie. All'esame di diploma lo  studente  viene  ammesso
solo  ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli
insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti  opzionali  e
tenuto conto del tirocinio pratico.
  L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita
secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di
una    dissertazione    scritta    su    un   argomento   di   natura
teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1988
Registro n. 81 Istruzione, foglio n. 328