IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma, approvato con  regio  decreto  14  ottobre  1926,  n.  2319,  e
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli studi "La Sapienza" di Roma e convalidati dal
Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "La Sapienza" di Roma,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art.  195,  all'elenco  delle  scuole  dirette a fini speciali
istituite presso l'Universita', e' aggiunta la scuola  per  terapisti
della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva.