IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con  regio  decreto  4  novembre  1926,   n.   2280,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del testo unico 31 agosto 1933, n.  1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di Milano e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  546,  concernente  le  scuole  dirette  a  fini speciali
istituite presso l'Universita' degli studi di Milano e'  aggiunta  la
scuola di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria.
  Dopo  l'art.  643  sono  aggiunti  la  denominazione e gli articoli
relativi alla nuova scuola diretta a fini  speciali  per  tecnici  di
fisiopatologia cardiocircolatoria come segue:
                    Scuola diretta a fini speciali
           di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria
  Art.  644.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali di
tecnici di  fisiopatologia  cardiocircolatoria  presso  l'Universita'
degli studi di Milano.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  tecnici di fisiopatologia
cardiocircolatoria, con particolare riferimento alla chirurgia,  alla
cardiochirurgia   e   alle   connesse   metodiche   di   circolazione
extracorporea del sangue.
  La   scuola   rilascia   il   diploma   tecnico  di  fisiopatologia
cardiocircolatoria.
  Art.  645.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede 400  ore
di   insegnamento   e   di   attivita'  pratiche  guidate  (tirocinio
professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti.
  Art. 646. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia e l'istituto di cardiologia.
  Art. 647. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   anatomia umana (*);
   fisiologia umana (*);
   farmacologia (*);
   anestesiologia (*);
   nozioni di tecnologie biomediche (*);
   nozioni di patologia clinica.
 2› Anno:
   nozioni di cardiologia e di angiologia;
   nozioni di anestesia e rianimazione;
   nozioni di fisiopatologia respiratoria;
   nozioni di cardioangiochirurgia;
   nozioni di nefrologia;
   tecniche di perfusione extracorporea.
  3› Anno:
   nozioni di cardioangiochirurgia;
   nozioni di elettrostimolazione cardiaca;
   nozioni di neurologia;
   nozioni di medicina legale (*);
   tecniche di perfusione extracorporea.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Art.  648.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti:
   sala operatoria;
   reparto di cardiochirurgia;
   reparto di terapia intensiva;
   reparto di cardiologia;
   reparto di emodinamica.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 649. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione  di  una
dissertazione  scritta  su un argomento di natura teorico-applicativa
assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente  decreto,  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1988
                               COSSIGA
   GALLONI, Ministro della
     pubblica istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1989
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 201