IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                   PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
               PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985,
n. 30;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  727/70  del  21 aprile 1970, sulla
politica agricola comune per il tabacco greggio;
  Visto il regolamento CEE n. 1726/70 della commissione del 25 agosto
1970 che fissa le modalita' relative alla concessione del premio  per
il tabacco in foglia, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  maggio  1974, applicativo del
regolamento CEE n. 903/74 della commissione del 17  aprile  1974  che
apporta  modifiche  al regolamento CEE n. 1726/70, per quanto attiene
le procedure di pagamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 marzo 1979 recante disposizioni
concernenti  le  operazioni  di  controllo,  in  applicazione   della
regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco;
  Visti i regolamenti CEE n. 1114/88 del Consiglio e n. 2824/88 della
commissione;
  Considerato  che  il  consiglio di amministrazione dell'AIMA, nella
riunione del  24  novembre  1988,  ha  deliberato  di  modificare  le
disposizioni  vigenti  in  materia di concessione della anticipazione
del premio alle imprese  trasformatrici,  in  conformita'  di  quanto
previsto   dalle   misure   introdotte   dai   precitati  regolamenti
comunitari;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'importo dell'anticipo del premio, a richiesta dell'acquirente
trasformatore del tabacco secco allo stato  sciolto,  e'  corrisposto
come segue:
    a)  nel  caso in cui non sia stata ancora accertata la produzione
effettiva comunitaria:
    1)  nella  misura  del 100% dell'importo del premio anticipabile,
stabilito dall'AIMA-tabacco, ove venga costituita una  cauzione  pari
al  25%  dell'importo  stesso  per  il  raccolto  1988  e pari al 35%
dell'importo stesso per i raccolti 1989 e 1990;
    2)  nella  misura  del  75% dell'importo del premio anticipabile,
stabilito dall'AIMA-tabacco, per il raccolto 1988 e nella misura  del
65% per i raccolti 1989 e 1990, ove non venga costituita cauzione;
    b)  nel  caso  in  cui  sia  gia'  stata  accertata la produzione
effettiva comunitaria, e la commissione CEE abbia gia'  confermato  o
rideterminato  gli importi del premio per varieta', in relazione alla
produzione effettiva riscontrata:
    1)  nella  misura  del 100% dell'importo del premio anticipabile,
stabilito dall'AIMA-tabacco, ove venga costituita una  cauzione  pari
al 20% dell'importo del premio stesso;
    2)  nella  misura  dell'80% dell'importo del premio anticipabile,
stabilito dall'AIMA-tabacco, ove non venga costituita cauzione.
  2.  L'importo  del  premio  definitivo, per i tabacchi dei raccolti
1988, 1989 e 1990 che non hanno formato oggetto di  anticipazione  di
premio  e  che  risultano  usciti  dal  sistema  di  controllo  prima
dell'accertamento  della  produzione  effettiva  comunitaria,   viene
corrisposto:
    a)  nella misura del 95% dell'importo stesso per il raccolto 1988
e dell'85% per i raccolti 1989 e 1990, se detto importo e'  richiesto
prima dell'accertamento della produzione effettiva comunitaria;
    b)  nella  misura  del  100% dell'importo definitivo spettante, e
nella misura  eventualmente  risultante  dalla  rideterminazione  dei
prezzi  e  premi,  se  detto importo e' richiesto dopo l'accertamento
della produzione effettiva comunitaria.