IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30; Visto il regolamento CEE n. 727/70 del 21 aprile 1970, sulla politica agricola comune per il tabacco greggio; Visto il regolamento CEE n. 1726/70 della commissione del 25 agosto 1970 che fissa le modalita' relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1974, applicativo del regolamento CEE n. 903/74 della commissione del 17 aprile 1974 che apporta modifiche al regolamento CEE n. 1726/70, per quanto attiene le procedure di pagamento; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 recante disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco; Visti i regolamenti CEE n. 1114/88 del Consiglio e n. 2824/88 della commissione; Considerato che il consiglio di amministrazione dell'AIMA, nella riunione del 24 novembre 1988, ha deliberato di modificare le disposizioni vigenti in materia di concessione della anticipazione del premio alle imprese trasformatrici, in conformita' di quanto previsto dalle misure introdotte dai precitati regolamenti comunitari; Decreta: Art. 1. 1. L'importo dell'anticipo del premio, a richiesta dell'acquirente trasformatore del tabacco secco allo stato sciolto, e' corrisposto come segue: a) nel caso in cui non sia stata ancora accertata la produzione effettiva comunitaria: 1) nella misura del 100% dell'importo del premio anticipabile, stabilito dall'AIMA-tabacco, ove venga costituita una cauzione pari al 25% dell'importo stesso per il raccolto 1988 e pari al 35% dell'importo stesso per i raccolti 1989 e 1990; 2) nella misura del 75% dell'importo del premio anticipabile, stabilito dall'AIMA-tabacco, per il raccolto 1988 e nella misura del 65% per i raccolti 1989 e 1990, ove non venga costituita cauzione; b) nel caso in cui sia gia' stata accertata la produzione effettiva comunitaria, e la commissione CEE abbia gia' confermato o rideterminato gli importi del premio per varieta', in relazione alla produzione effettiva riscontrata: 1) nella misura del 100% dell'importo del premio anticipabile, stabilito dall'AIMA-tabacco, ove venga costituita una cauzione pari al 20% dell'importo del premio stesso; 2) nella misura dell'80% dell'importo del premio anticipabile, stabilito dall'AIMA-tabacco, ove non venga costituita cauzione. 2. L'importo del premio definitivo, per i tabacchi dei raccolti 1988, 1989 e 1990 che non hanno formato oggetto di anticipazione di premio e che risultano usciti dal sistema di controllo prima dell'accertamento della produzione effettiva comunitaria, viene corrisposto: a) nella misura del 95% dell'importo stesso per il raccolto 1988 e dell'85% per i raccolti 1989 e 1990, se detto importo e' richiesto prima dell'accertamento della produzione effettiva comunitaria; b) nella misura del 100% dell'importo definitivo spettante, e nella misura eventualmente risultante dalla rideterminazione dei prezzi e premi, se detto importo e' richiesto dopo l'accertamento della produzione effettiva comunitaria.