Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alucentro (Divisione dell'Alusuisse Italia S.p.a.), con sede legale in Milano e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di eta' previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e' ammessa la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n 193, nel periodo dal 1 settembre 1988 al 31 dicembre 1988. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10141 del 9 novembre 1988. Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' ammessa la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Buropa, con sede in Citta' di Castello (Perugia) e stabilimento di Citta' di Castello (Perugia): periodo: dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 1988; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988; prima concessione: dal 1 luglio 1988. 2) S.p.a. Confezioni di Matelica, con sede in Matelica (Macerata) e stabilimento di Matelica (Macerata): periodo: dal 6 giugno 1988 al 31 dicembre 1988; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988; prima concessione: dal 6 giugno 1988. Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' ammessa la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Calce Dolomia, con sede in Genova, per la sola unita' di Genova-Sestri: periodo: dal 22 dicembre 1986 al 31 dicembre 1987; causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988; primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 23 giugno 1986. 2) S.p.a. Ansaldo trasporti, con sede in Napoli, stabilimenti di Genova, Milano e Napoli: periodo: dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1988; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988; primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 1 luglio 1986. 3) S.p.a. Industrie ceramiche Castelvetro, con sede in Solignano di Castelvetro (Modena), stabilimento di Solignano di Castelvetro (Modena): periodo: dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1988; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988; primo decreto ministeriale 19 dicembre 1987: dal 1 luglio 1986. 4) S.p.a. Alcan Alluminio, con sede in Milano, stabilimento di Bresso - Divisione laminati (Milano): periodo: dal 1 dicembre 1986 al 1 dicembre 1987; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988. 5) S.p.a. Novaceta, con sede in Magenta (Milano), stabilimenti di Magenta (Milano) e Milano: periodo: dal 28 marzo 1988 al 31 dicembre 1988; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988. 6) S.p.a. Italtel Tecnoelettronica, con sede in L'Aquila, stabilimento di Settimo Milanese (Milano): periodo: dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1988; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988. Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore calzaturiero - codice ISTAT 451.1, 451.2, 452, 481.2, limitatamente alla produzione di calzature di gomma e di tessuto ed alla produzione di suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483, limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1 marzo 1988 al 28 agosto 1988. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 10246 datato 19 dicembre 1988. Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana Coke, con sede in Milano e stabilimenti di Avenza di Carrara (Massa), Porto Marghera (Venezia), S. Giuseppe Cairo (Savona) e Vado Ligure (Savona), in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonche' dei requisiti di eta' previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e' ammessa la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1988. Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Foseco, con sede in Milano e stabilimento di Marcallo con Casone (Milano), in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dei requisiti di eta' previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e' ammessa la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo 1 giugno 1988 al 31 dicembre 1988.