IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio  1989  con  il  quale  si
stabilisce  che,  in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento
di  contabilita'  generale  dello  Stato,  i   decreti   ministeriali
concernenti  l'emissione  di  buoni ordinari del Tesoro di durata non
superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del
prezzo base di collocamento;
  Visto  il  decreto ministeriale del 19 gennaio 1989 che ha disposto
per il 30 gennaio 1989 l'emissione di buoni  ordinari  del  Tesoro  a
ottantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base;
  Considerato che ai sensi del citato art. 2 del decreto ministeriale
31 dicembre 1988 occorre indicare  con  apposito  decreto  il  prezzo
medio ponderato risultante dall'asta del 25 gennaio 1989;
                               Decreta:
  Il   prezzo  medio  ponderato  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  a
ottantotto giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del  30
gennaio 1989 e' pari a L. 97,35 per cento lire di valore nominale.
  Il  presente  decreto  e' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 6 febbraio 1989
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1989
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 342