Pervengono  a  questo  Ministero  quesiti  in  ordine alla corretta
applicazione dell'art. 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n.
47,   secondo  il  quale,  "...  decorso  il  termine  perentorio  di
ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda" di concessione o
autorizzazione  in  sanatoria,  "quest'ultima si intende accolta...",
anche  in  relazione  al  disposto  dell'art.   4,   comma   6,   del
decreto-legge  12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella legge 13 marzo
1988, n. 68, il quale stabilisce che  "trascorsi  trentasei  mesi  si
prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti".
  Al riguardo, questo Ministero fa presente quanto segue:
1. Decorrenza del termine.
  Le  disposizioni ora menzionate sono, con tutta evidenza, intese ad
evitare che eventuali ritardi dell'amministrazione  nell'adottare  le
proprie  determinazioni  in  ordine  alle  domande  di  concessione o
autorizzazione in sanatoria, lascino per troppo tempo senza riscontro
le istanze degli interessati.
  L'intendimento  del  legislatore  di  dare certezza alle situazioni
giuridiche risulta palese in relazione anche al carattere del termine
biennale  per la formazione del silenzio-assenso, che la stessa norma
qualifica  "perentorio".  Tale  perentorieta'  del  termine  comporta
l'obbligo  per l'amministrazione di completare l'istruttoria entro il
biennio assegnato. Non valgono, quindi, ad interrompere  il  predetto
termine perentorio eventuali richieste dell'amministrazione a seguito
dell'istruttoria prevista dal comma 9 dell'art. 35.
  Il  termine decorre dalla presentazione della domanda, salvo quanto
disposto  dal  comma  13,  dell'art.  35,  il  quale  stabilisce,  in
relazione  alle  opere  realizzate in zone vincolate, che il rilascio
della concessione o autorizzazione in sanatoria sia  subordinato,  ai
sensi   dell'art.   32,  al  parere  favorevole  dell'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo, nel quale caso il  termine  per  il
silenzio-assenso comincia a decorrere dalla emissione del parere.
2. Presupposti della formazione.
  La  presentazione  della domanda, assieme al decorso del tempo, non
e' sufficiente a determinare la formazione del  silenzio-assenso,  il
quale  si  verifica  soltanto  nel concorso dei presupposti richiesti
dalla legge.
  In particolare, a tal fine occorre fare riferimento a presupposti o
requisiti di carattere  generale,  che  possono  indicarsi  nel  modo
seguente:
    a) provenienza della domanda da un soggetto legittimato, ai sensi
dell'art. 31, della legge  n.  47/85,  ad  agire  per  conseguire  la
sanatoria;  al  riguardo la circolare di questo Ministero n. 3357/25,
del 30 luglio 1985 (punto 3.1) fornisce i necessari chiarimenti;
    b)  idoneita'  della  domanda  ad invididuare le opere oggetto di
richiesta di  sanatoria;  a  tal  fine  sono  sufficienti  i  modelli
predisposti  da  questo  Ministero,  unitamente  alla  documentazione
prescritta.
  Quanto  alla  documentazione prescritta, a precisazione di cio' che
la legge stabilisce all'art. 35,  comma  3,  va  considerato  che  e'
indispensabile   che   i  documenti  prodotti  siano  sufficienti  ad
identificare compiutamente l'opera  della  quale  si  e'  chiesta  la
sanatoria.   Identificazione   che  puo'  anche  avvenire  attraverso
grafici,  i  quali   peraltro   non   sono   indispensabili   se   la
documentazione    nel   suo   complesso   e'   tale   da   consentire
l'identificazione dell'opera.
  La  domanda deve essere stata presentata entro il termine stabilito
alla autorita' competente, cioe' al  sindaco  del  comune  nel  quale
l'abuso e' stato commesso.
3. Situazioni ostative.
  Per   la  formazione  del  silenzio-assenso  non  devono  ricorrere
situazioni    ostative    al    rilascio    della    concessione    o
dell'autorizzazione in sanatoria e cioe':
   il  contrasto  con  i  vincoli  indicati nell'art. 33, che rendono
l'opera non suscettibile di sanatoria;
   l'esistenza   di   vincoli  che  condizionano  il  rilascio  della
concessione  in  sanatoria  al   parere   favorevole   dell'autorita'
copetente o al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 32.
  L'inesistenza  dei  detti  requisiti, non rilevata entro il termine
biennale stabilito, puo' essere opposta all'interessato in  qualsiasi
momento,  in  quanto  tale  inesistenza  ha  impedito il formarsi del
provvedimento tacito e l'opera e', pertanto, da ritenersi non sanata.
 4. Immobili vincolati.
  La   formazione   del  silenzio-assenso,  nelle  ipotesi  di  opere
realizzate su aree vincolate, e' condizionata alla tempestivita'  con
la  qualle l'amministrazione competente fornisce la sua risposta alla
richiesta di parere  e,  alternativamente,  in  caso  di  parere  non
rilasciato   nel  termine  di  centottanta  giorni,  alla  iniziativa
dell'interessato che, ai sensi  dell'art.  12  del  decreto-legge  n.
2/88,   convertito   nella   legge   n.   68/88,  puo'  impugnare  il
silenzio-rifiuto  dell'amministrazione.  In  tali  ipotesi  dopo   la
pronunzia favorevole e dopo che l'amministrazione abbia provveduto ad
emettere  il  parere,  comincera'  a  decorrere  il  termine  per  la
formazione  del  silenzio-assenso ancora sulla domanda di concessione
in sanatoria.
  E' da ritenere che il silenzio-assenso possa formarsi anche quando,
a seguito di parere negativo, l'interessato abbia proposto ricorso al
giudice  amministrativo  ed  abbia ottenuto al riguardo una decisione
favoreole con effetti esecutivi. In tal caso il termine  decorre  dal
nuovo parere favorevole emesso dall'Amministrazione.
5. Documentazione richiesta.
  Altro    presupposto    o   requisito   per   la   formazione   del
silenzio-assenso e' l'avvenuta presentazione della documentazione: si
tratta,  ovviamente, di quella prescritta dalla legge, e non di altra
che il comune intendesse ottenere a fini  particolari.  La  legge  n.
47/85,  infatti,  all'art.  35, comma 3, stabilisce che "alla domanda
devono essere allegati" alcuni documenti, precisamente elencati;  dal
che  l'intuitiva  implicazione  che,  se essi debbono accompagnare la
domanda, non possono mancare  quale  presupposto  ed  a  corredo  del
provvedimento  che  si forma con il silenzio-assenso. Pertanto, ferma
restando  la   facolta'   del   comune   di   chiedere   "l'ulteriore
documentazione",  di  cui  al  comma  9  dell'art.  35,  soltanto  la
documentazione prescritta dalla legge deve  ritenersi  necessaria  ai
fini   della   formazione   del  silenzio-assenso;  onde  altri  atti
istruttori non possono considerarsi idonei ad interrompere il termine
biennale.
  Riguardo  alla  documentazione questo Ministero si e' gia' espresso
con la circolare 29 ottobre 1985, n. 4498/25,  facendo  presente  che
l'incompletezza   della  documentazione  non  costituisce  motivo  di
invalidita' della domanda, ma che "fino a quando  tutti  i  documenti
necessari   non   siano   stati  presentati...  non  si  formera'  il
silenzio-assenso...", rectius non iniziera' a  decorrere  il  termine
per la sua formazione.
  Tale  concetto  e'  ribadito  anche  ai  fini  della documentazione
necessaria per l'accatastamento, in ordine alla  quale  la  legge  n.
68/88  all'art.  4,  comma  6,  prescrive  che il silenzio-assenso si
verifica soltanto "ove l'interessato provveda...  alla  presentazione
all'ufficio tecnico erariale" della documentazione occorrente.
  Il  caso  di  domanda  dolosamente infedele, per la rilevanza delle
omissioni o delle inesattezze riscontrate, e' equiparato dalla  legge
alla  mancata  presentazione  della  domanda  e pertanto si applicano
anche in tal caso le sanzioni di cui all'art. 40.
 6. Pagamento dell'oblazione.
  Altro  presupposto  per  la  formazione  del  silenio-assenso e' il
pagamento "di tutte le  somme  eventualmente  dovute  a  conguaglio",
richieste  dal  comune  nel  termine  di ventiquattro mesi. Invero il
verificarsi dell'effetto previsto  dal  comma  12  dell'art.  35,  e'
subordinato  al pagamento della somma autoliquidata con la domanda di
concessione in sanatoria, nonche' di quella  maggiore  determinata  a
conguaglio dal comune in sede di controllo della domanda medesima.
  In piu' occasioni questo Ministero ha ritenuto che i termini per il
versamento delle rate dell'oblazione - compresa la prima - non  siano
perentori;  e  che,  pertanto,  il  ritardo  nel  versamento comporta
unicamente la maggiorazione  della  rata  nella  misura  del  10%  in
ragione d'anno; invece deve ritenersi perentorio il termine assegnato
eventualmente dal comune  per  il  pagamento  della  quota  residuale
dell'oblazione nell'ipotesi prevista dall'art. 40, comma 1.
  L'oblazione  e  l'eventuale  conguaglio,  versati  entro il termine
legale,  concorrono  quindi  alla  formazione  del  silenzio-assenso,
costituendone presupposto. In caso di rateizzazione oltre il biennio,
il  silenzio-assenso,  si  produce  egualmente   allo   scadere   dei
ventiquattro  mesi purche' siano state versate le rate corrispondenti
al detto periodo. I comuni dovranno richiedere ai fini  del  recupero
delle rate successive idonee garanzie fidejussorie.
7. Contributi di concessione.
  Questo Ministero, nella circolare citata n. 3357/25, aveva espresso
l'avviso che, tra le somme a conguaglio di cui al comma 12  dell'art.
35,  ai  fini della formazione del silenzio-assenso, dovessero essere
comprese, oltre  quelle  dell'oblazione,  anche  quelle  relative  al
contributo di concessione; ed era stato precisato che il presentatore
della domanda di concessione in sanatoria "provvede a  calcolarlo  in
via provvisoria... salvo conguaglio".
  Meglio  ponderata  la  questione,  si e' ora dell'avviso - anche in
relazione all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n.  2/88  convertito
nella  legge  n.  68/88  che  ha  modificato  e integrato il comma 12
delll'art. 35 della legge n. 47/85 - che il versamento del contributo
di concessione non concorre a formare il silenzio-assenso, stante che
il contributo di cui trattasi  non  costituisce  presupposto  per  il
rilascio della stessa.
  Invero,  detto contributo, secondo l'art. 11 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, e' corrisposto al comune, per  la  quota  relativa  agli
onere  di  urbanizzazione, "all'atto del rilascio della concessione";
ma - a norma dell'art. 47, della legge 5  agosto  1978,  n.  457,  e'
rateizzato  in  non  piu'  di  quattro  rate  semestrali;  e la quota
relativa al costo di costruzione - ai sensi del citato art. 11  della
legge  n.  10/1977 - "e' corrisposta in corso d'opera... e, comunque,
non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere".
  Per   modo   che  deve  ritenersi  che  il  contributo  concessorio
intervenga dopo che il provvedimento - concessione si sia formato; ne
consegue,   quindi,   che   esso  non  possa  essere  considerato  un
presupposto per la formazione del silenzio-assenso.
  Rimane  tuttavia l'obbligo del pagamento del contributo concessorio
che ovviamente non viene meno con la formazione del silenzio-assenso;
ed  a questo proposito va tenuta presente la disposizione dell'art. 3
della legge n. 47/1985, nel quale sono previste le  sanzioni  per  il
mancato   versamento,   nei  termini  di  legge,  del  contributo  di
concessione.
8. Riscossione coattiva.
  In  ordine  al  quesito  circa i mezzi che l'amministrazione ha per
ottenere la corresponsione delle somme dovute (rate dell'oblazione  e
contributo  di concessione) quando si sia formato il silenzio-assenso
o il  comune  abbia  provveduto  al  rilascio  della  concessione  in
sanatoria  determinando  il  contributo  stesso,  non  sembra dubbio,
riguardo  al  contributo  di  concessione,  che   debbano   ritenersi
applicabili  gli  articoli  3  e  16,  della  legge  n. 47/85, per la
determinazione e la riscossione coattiva delle somme dovute.
  Quanto,   invece,   al   recupero  delle  quote  di  oblazione  non
corrisposte, l'art. 16 citato riferendosi a  contributi,  sanzioni  e
spese,  non sembrerebbe applicabile. Ma poiche' esso e' collocato nel
capo I della legge e senza riferimento ai capi 3 e  4  relativi  alla
concessione  in sanatoria, deve ritenersi che abbia portata generale;
onde la sua applicabilita', anche alla fattispecie  considerata,  con
la  conseguente  implicazione  (gia'  in  precedenza  rilevata) della
equiparazione del mancato versamento, anche parziale  dell'oblazione,
alla  mancata presentazione della domanda di concessione in sanatoria
e con l'applicazione delle sanzioni di cui al capo I della  legge  n.
47/85.
9. Prescrizione.
  Infine, va rilevato, riguardo al comma 6, ultima parte, dell'art. 4
del decreto-legge n. 2/88 convertito nella legge n. 68/88, secondo il
quale  "trascorsi  trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al
conguaglio o al rimborso spettante"  che  tale  termine  decorre  dal
momento  della  presentazione  della  domanda  e  non da quello della
formazione del silenzio-assenso ed e'  soggetto  esclusivamente  alle
eventuali   interruzioni  che  influiscono  sul  perfezionamento  del
procedimento amministrativo, sia che questo  venga  concluso  con  il
rilascio    della    concessione,   che   con   la   formazione   del
silenzio-assenso.
  Il  decorso  del  menzionato termine comporta l'impossibilita', per
l'Amministrazione,  di  pretendere  somme  a  conguaglio  e,  per  il
presentatore  dell'istanza,  di pretendere eventuali rimborsi; ma non
incide  sul  diritto  dell'Amministrazione  a  riscuotere  le   somme
accertate nel detto termine.
                                                   Il Ministro: FERRI