IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 26 luglio 1988 e 10 ottobre 1988 della Ambrosiana assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, aderente al "Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI" e al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo in caso di morte e invalidita' dei dirigenti di aziende industriali", intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, per assicurazioni di gruppo; Vista la lettera in data 18 ottobre 1988, n. 822936, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza per assicurazioni di gruppo, presentate dalla Ambrosiana assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano: 1) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI, da parte della societa' in oggetto aderente al "Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI" in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985; 2) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e CONFITARMA da parte della societa' in oggetto aderente al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo in caso di morte e invalidita' dei dirigenti di aziende industriali", in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985; 3) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali; 4) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita', stipulata da aziende a favore dei propri dipendenti in base a contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro. Le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) si applicano alle tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidita' permanente, approvate con decreto ministeriale del 1 giugno 1988.