IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data 26 luglio 1988 e 10 ottobre 1988 della
Ambrosiana assicurazioni S.p.a. -  Compagnia  di  assicurazioni,  con
sede  in  Milano, aderente al "Pool per l'assicurazione di gruppo per
il  caso  di  morte  e  di  invalidita'  dei  dirigenti  di   aziende
industriali   aderenti   alla   CONFAPI"  e  al  "Pool  italiano  per
l'assicurazione  di  gruppo  in  caso  di  morte  e  invalidita'  dei
dirigenti  di aziende industriali", intese ad ottenere l'approvazione
di condizioni speciali di polizza, per assicurazioni di gruppo;
  Vista  la  lettera in data 18 ottobre 1988, n. 822936, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  le  domande
anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali
di  polizza  per assicurazioni di gruppo, presentate dalla Ambrosiana
assicurazioni S.p.a.  -  Compagnia  di  assicurazioni,  con  sede  in
Milano:
   1)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente  stipulata
a  favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI,
da  parte  della  societa'  in  oggetto   aderente   al   "Pool   per
l'assicurazione  di  gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei
dirigenti di aziende industriali  aderenti  alla  CONFAPI"  in  forza
dell'art.  12  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dei
dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985;
   2)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  permanente,  stipulata a favore dei dirigenti di aziende
industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e CONFITARMA
da  parte  della  societa'  in oggetto aderente al "Pool italiano per
l'assicurazione  di  gruppo  in  caso  di  morte  e  invalidita'  dei
dirigenti   di  aziende  industriali",  in  forza  dell'art.  12  del
contratto collettivo nazionale di lavoro  dei  dirigenti  di  aziende
industriali stipulato in data 16 maggio 1985;
   3)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  permanente,  stipulata a favore dei dirigenti di aziende
industriali;
   4)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  e  di
invalidita',  stipulata  da aziende a favore dei propri dipendenti in
base a contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro.
  Le  condizioni  speciali  di polizza di cui ai precedenti punti 1),
2), 3) e 4) si applicano alle tariffe di assicurazione temporanea  di
gruppo  per  il caso di morte o per il caso di morte e di invalidita'
permanente, approvate con decreto ministeriale del 1› giugno 1988.