IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  28  marzo  1988 e 6 luglio 1988 della
Societa' Reale mutua assicurazioni, con sede  in  Torino,  intese  ad
ottenere  l'approvazione  di  nuove condizioni speciali di polizza da
applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita gia' approvata;
  Vista  la  lettera  in data 4 ottobre 1988, n. 822842, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  le  domande
anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti  condizioni  speciali  di  polizza,  in  sostituzione  delle
analoghe   approvate  con  decreto  ministeriale  19  novembre  1982,
presentate dalla Societa' Reale mutua di assicurazioni, con  sede  in
Torino:
   condizioni  speciali  di  polizza,  comprensive  della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
A.I.L. - assicurazione collettiva mista a prestazione rivalutabile, a
premio annuo e unico, per la garanzia di un capitale assicurabile  al
trattamento di fine rapporto di lavoro.