IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 28 marzo 1988 e 6 luglio 1988 della Societa' Reale mutua assicurazioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita gia' approvata; Vista la lettera in data 4 ottobre 1988, n. 822842, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 19 novembre 1982, presentate dalla Societa' Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino: condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa A.I.L. - assicurazione collettiva mista a prestazione rivalutabile, a premio annuo e unico, per la garanzia di un capitale assicurabile al trattamento di fine rapporto di lavoro.