IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata  dal  presidente dell'unita' sanitaria
locale n. 16 di Crotone, in data 15 febbraio 1985, intesa ad ottenere
l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di  prelievo  e
trapianto di  cornea  da  cadavere  a  scopo  terapeutico  presso  il
presidio  ospedaliero  "S.  Giovanni  di  Dio"  dell'unita' sanitaria
locale n. 16 di Crotone;
  Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati
dall'Istituto superiore di sanita' in data 3 febbraio 1987;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 16 novembre 1988;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di
cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento  di  esecuzione  della  sopranominata
legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio   1982  relativo
all'autorizzazione al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, a domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il presidio ospedaliero "S. Giovanni di Dio" della unita' sanitaria
locale n. 16 di Crotone e' autorizzato alle attivita' di:
    a)   prelievo   di  cornea  da  cadavere  a  scopo  di  trapianto
terapeutico;
    b)  trapianto  di  cornea  da  cadavere  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.