IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che
demanda agli Stati membri la possibilita'  di  rendere  obbligatoria,
vietare  o  limitare  l'utilizzazione  di  alcune  indicazioni  nella
designazione dei vini da tavola con indicazione  geografica  prodotti
nel proprio territorio;
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto  il  proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini  della  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento dell'indicazione geografica "Montecucco" per i vini da
tavola,   la  delimitazione  della  relativa  zona  di  produzione  e
l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;
  Visto il parere espresso dalla regione Toscana;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni d'origine dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 29 marzo 1984;
  Viste  le  istanze presentate dagli interessati avverso il suddetto
parere;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze
connesse  alla  situazione  vitivinicola  locale,  di  provvedere  al
riconoscimento  della  indicazione geografica "Montecucco" per i vini
da tavola, alla delimitazione della relativa  zona  di  produzione  e
all'autorizzazione all'uso di indicazione aggiuntiva;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'   riconosciuta  l'indicazione  geografica  dei  vini  da  tavola
"Montecucco".
  La  zona  di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al
precedente comma e'  compresa  nel  comune  di  Cinigiano  e  risulta
delimitata come appresso:
    a  sud  della confluenza del fosso Cortilla con il fiume Ombrone;
risale verso nord il corso di questo fiume fino alla  confluenza  del
fosso Rigomoro, continua a nord per il fosso Rigomoro fino alla quota
148, fino a raggiungere, seguendo fossi e strade di campagna la quota
301  in  localita'  Carceroni;  seguendo per la strada vicinale di S.
Martino piega ad est fino a raggiungere l'abitato di Poggi del Sasso;
attraversa  la  frazione  in  direzione  nord, alla quota 339 piega a
nord-ovest e seguendo  strade  di  campagna  raggiunge  la  localita'
Poggio  Marchetto,  la'  dove,  con  direzione nord-est e seguendo la
strada vicinale si porta in  prossimita'  della  localita'  Paradiso,
piega   di   nuovo   a  sud  fino  all'attraversamento  della  strada
provinciale alla quota  278.  Sempre  seguendo  confini  naturali  in
direzione  sud  si  raggiunge  il corso del fosso Rigagnese che viene
seguito fino alla quota 184 e da qui, seguendo una strada poderale si
raggiunge  il fosso della Cortilla alla quota 151. Si prosegue sempre
a sud lungo il corso del fosso Cortilla fino  a  ricongiungersi  alla
linea di confine di partenza.