IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilita' di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica "Montecucco" per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive; Visto il parere espresso dalla regione Toscana; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 29 marzo 1984; Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il suddetto parere; Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica "Montecucco" per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazione aggiuntiva; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola "Montecucco". La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma e' compresa nel comune di Cinigiano e risulta delimitata come appresso: a sud della confluenza del fosso Cortilla con il fiume Ombrone; risale verso nord il corso di questo fiume fino alla confluenza del fosso Rigomoro, continua a nord per il fosso Rigomoro fino alla quota 148, fino a raggiungere, seguendo fossi e strade di campagna la quota 301 in localita' Carceroni; seguendo per la strada vicinale di S. Martino piega ad est fino a raggiungere l'abitato di Poggi del Sasso; attraversa la frazione in direzione nord, alla quota 339 piega a nord-ovest e seguendo strade di campagna raggiunge la localita' Poggio Marchetto, la' dove, con direzione nord-est e seguendo la strada vicinale si porta in prossimita' della localita' Paradiso, piega di nuovo a sud fino all'attraversamento della strada provinciale alla quota 278. Sempre seguendo confini naturali in direzione sud si raggiunge il corso del fosso Rigagnese che viene seguito fino alla quota 184 e da qui, seguendo una strada poderale si raggiunge il fosso della Cortilla alla quota 151. Si prosegue sempre a sud lungo il corso del fosso Cortilla fino a ricongiungersi alla linea di confine di partenza.