IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
  Visto  il  proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Cagnina di Romagna", corredata dal parere  del  consiglio  regionale
dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei  vini  e   la   proposta   del
disciplinare  di  produzione  del vino "Cagnina di Romagna" formulata
dal comitato stesso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251  del
27 ottobre 1987;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Cagnina di
Romagna" ed e' approvato, nel testo  annesso,  vistato  dai  Ministri
proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
  Tale   denominazione   e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.