IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116; Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Cagnina di Romagna", corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino "Cagnina di Romagna" formulata dal comitato stesso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1987; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Cagnina di Romagna" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.