IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  30  ottobre 1974 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini
"Isonzo"   ed   e'   stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 27 ottobre 1987;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale dei  vini  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Isonzo", approvato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  ottobre  1974, e' sostituito per intero con il
seguente testo:
1taj Disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini "Isonzo" o "Isonzo del Friuli"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Isonzo" o "Isonzo del
Friuli" e' riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.