IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 9 luglio 1967 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1987; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" Art. 1. La denominazione di origine controllata 'Erbaluce di Caluso" o "Caluso" e' riservata ai vini delle tipologie: tranquillo, spumante, passito e passito liquoroso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.