IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  9  luglio  1967  con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini
"Erbaluce  di  Caluso"  o  "Caluso" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 258 del 4 novembre 1987;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale dei  vini  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" riconosciuta con
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e' sostituito
per intero con il seguente testo:
 Disciplinare   di   produzione   della   denominazione   di  origine
controllata dei vini "Erbaluce di Caluso" o "Caluso"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  'Erbaluce di Caluso" o
"Caluso" e' riservata ai vini delle tipologie: tranquillo,  spumante,
passito  e  passito  liquoroso  che  rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.