L'art. 1/5 della legge n. 216/74 modificato dall'art. 7 della legge n. 281/85, prevede al primo comma che tutti coloro che partecipano in una societa' con azioni quotate in borsa (o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto) in misura superiore al 2% del capitale di questa, devono darne comunicazione alla societa' partecipata ed alla Commissione. Il secondo comma del medesimo articolo disciplina le cd. "partecipazioni indirette" prevedendo che ai fini della determinazione della partecipazione si tenga conto "anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona". La Commissione ha ritenuto necessario sottoporre ad attento esame la questione se, ai fini degli obblighi di comunicazione ex art. 1/5, la predetta fattispecie di partecipazione indiretta si verifichi solo nel caso in cui il controllante sia un'altra societa' o anche nell'ipotesi di dominus persona fisica o ente non societario. Al riguardo, anche sulla base di un parere espresso in merito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, questa Commissione - che aveva adottato fino ad oggi un'interpretazione restrittiva - ritiene che la persona fisica o l'ente che partecipi, per il tramite di una o piu' societa' di cui possiede il controllo, in una societa' le cui azioni sono quotate in borsa o ammesse alla negoziazione nel mercato ristretto in misura superiore al 2 per cento del capitale di questo, sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 1/5 della legge n. 216 del 1974. Si invitano pertanto i soggetti interessati ad adempiere agli obblighi sopraindicati entro trenta giorni dalla pubblicazione dalla presente comunicazione. Il presidente: PIGA