L'art.  1/5  della  legge  n.  216/74 modificato dall'art. 7 della
legge n.  281/85,  prevede  al  primo  comma  che  tutti  coloro  che
partecipano  in  una  societa' con azioni quotate in borsa (o ammesse
alle negoziazioni nel mercato ristretto) in misura  superiore  al  2%
del  capitale  di  questa,  devono  darne comunicazione alla societa'
partecipata ed alla Commissione.
   Il   secondo   comma  del  medesimo  articolo  disciplina  le  cd.
"partecipazioni   indirette"   prevedendo   che   ai    fini    della
determinazione  della  partecipazione  si  tenga  conto  "anche delle
azioni  possedute  indirettamente  per   il   tramite   di   societa'
controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona".
  La  Commissione  ha ritenuto necessario sottoporre ad attento esame
la questione se, ai fini degli obblighi di comunicazione ex art. 1/5,
la predetta fattispecie di partecipazione indiretta si verifichi solo
nel caso in  cui  il  controllante  sia  un'altra  societa'  o  anche
nell'ipotesi di dominus persona fisica o ente non societario.
   Al  riguardo,  anche  sulla  base  di un parere espresso in merito
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, questa Commissione - che
aveva  adottato fino ad oggi un'interpretazione restrittiva - ritiene
che la persona fisica o l'ente che partecipi, per il tramite di una o
piu'  societa'  di  cui possiede il controllo, in una societa' le cui
azioni sono quotate in borsa o ammesse alla negoziazione nel  mercato
ristretto  in misura superiore al 2 per cento del capitale di questo,
sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 1/5 della legge n. 216
del 1974.
   Si  invitano  pertanto  i  soggetti  interessati ad adempiere agli
obblighi sopraindicati entro trenta giorni dalla pubblicazione  dalla
presente comunicazione.
                                                  Il presidente: PIGA