IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
  Viste  le  motivate  richieste  avanzate  dalle  regioni  Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche  ai
sensi  dell'art.  16,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per la  determinazione,  da  parte
delle competenti autorita' statali, del valore massimo ammissibile di
superamento delle concentrazioni massime ammissibili stabilite per  i
requisiti  di  qualita' delle acque destinate al consumo umano per il
parametro 55 - Atrazina, Simazina, Bentazone, Molinate;
  Sentito  in  merito  il  Consiglio  superiore di sanita', che si e'
espresso in data 9 febbraio 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  deroghe  ai  requisiti di qualita' delle acque destinate al
consumo umano, che possono essere disposte  dalle  regioni  Piemonte,
Lombardia,  Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche ai
sensi degli articoli  17  e  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236, non possono superare i valori
massimi ammissibili (VMA) indicati  nel  successivo  art.  2  per  il
parametro  55  (Atrazina, Simazina, Bentazone, Molinate) suscettibile
di deroga e devono tenere conto di  quanto  riportato  nella  colonna
delle osservazioni.
  2.  La  durata temporale delle deroghe non deve superare il termine
di ventiquattro mesi e deve essere quella  piu'  breve  possibile  in
relazione al tempo strettamente occorrente per la realizzazione degli
interventi  necessari  per  assicurare  l'approvvigionamento   idrico
alternativo.