IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Viste le motivate richieste avanzate dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per la determinazione, da parte delle competenti autorita' statali, del valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime ammissibili stabilite per i requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano per il parametro 55 - Atrazina, Simazina, Bentazone, Molinate; Sentito in merito il Consiglio superiore di sanita', che si e' espresso in data 9 febbraio 1989; Decreta: Art. 1. 1. Le deroghe ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare i valori massimi ammissibili (VMA) indicati nel successivo art. 2 per il parametro 55 (Atrazina, Simazina, Bentazone, Molinate) suscettibile di deroga e devono tenere conto di quanto riportato nella colonna delle osservazioni. 2. La durata temporale delle deroghe non deve superare il termine di ventiquattro mesi e deve essere quella piu' breve possibile in relazione al tempo strettamente occorrente per la realizzazione degli interventi necessari per assicurare l'approvvigionamento idrico alternativo.