IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITA' E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto interministeriale; Considerato che le autorita' messicane hanno comunicato che l'organismo abilitato a rilasciare i suddetti certificati per le acqueviti prodotte nel Messico e' la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (S.E.C.O.F.I.) e uffici periferici; Decreta: Art. 1. I certificati rilasciati dalla "Secretaria de Comercio y Fomento Industrial" sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti del Messico ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.