IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITA' E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto  l'art.  8  della  legge  13  agosto  1980,  n.  465,  che ha
sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre  1951,  n.  1559,  e  che
dispone  che  le  acqueviti  importate  debbono possedere i requisiti
prescritti per quelle prodotte in Italia e che  i  requisiti  debbono
essere  attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto
interministeriale;
  Considerato   che  le  autorita'  messicane  hanno  comunicato  che
l'organismo abilitato a rilasciare  i  suddetti  certificati  per  le
acqueviti prodotte nel Messico e' la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial (S.E.C.O.F.I.) e uffici periferici;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  certificati  rilasciati  dalla "Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial" sono idonei ad attestare la rispondenza  delle  acqueviti
del  Messico  ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n.
1559, e successive modificazioni e dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.