IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina
le  funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento   delle   attivita'
amministrative regionali in materia sanitaria;
  Visto l'art. 27, sesto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
che demanda al Governo della Repubblica la funzione  di  indirizzo  e
coordinamento della disciplina dei flussi informativi sulle attivita'
gestionali ed economiche  delle  unita'  sanitarie  locali,  sia  nei
confronti delle regioni che dello Stato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 17
maggio 1984,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale viene stabilito che
le  unita'  sanitarie  locali,   a   completamento   dei   rendiconti
trimestrali, inviano alle regioni o province autonome di appartenenza
ed al Ministero della sanita' le informazioni relative  alle  proprie
attivita' gestionali ed economiche;
  Rilevato  che,  con  il  sopra  citato  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanita', con
proprio  decreto,  e' autorizzato ad adeguare l'acquisizione dei dati
sulle attivita'  gestionali  ed  economiche  delle  unita'  sanitarie
locali;
  Constatata  la  necessita'  di adeguare ed integrare l'acquisizione
dei dati per finalita' di programmazione e  di  governo  della  spesa
sanitaria, nonche' per la stesura della relazione annuale sullo stato
sanitario del Paese, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre  1978,
n. 833;
  Facendo  seguito  al  decreto  del  Ministro della sanita' 19 marzo
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del  7  aprile  1988,
con  il quale e' stata adeguata alle esigenze del sistema informativo
sanitario  la  raccolta  dei  dati  sulle  attivita'  gestionali   ed
economiche  delle  unita'  sanitarie  locali  e  ad  integrazione del
decreto stesso;
  Sentite le regioni e le province autonome;
                               Decreta:
                               Art. 1.
     Introduzione di nuovi modelli di rilevazione delle attivita'
        gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali
  1.  Unitamente ai rendiconti trimestrali, gia' definiti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei  Ministri  17  maggio  1984,  ed  in
aggiunta  ai  modelli  introdotti  con  il  decreto  19 marzo 1988, a
decorrere dal 1› gennaio 1989 le unita' sanitarie locali inviano alle
regioni  e  alle  province  autonome  di appartenenza ed al Ministero
della   sanita'   le   informazioni   richieste   con    i    modelli
sottospecificati:
   FLS.13  -  Personale  dipendente  dell'unita'  sanitaria  locale -
(rilevazione annuale) - (allegato 1);
   HSP.15  - Personale degli istituti di cura pubblici - (rilevazione
annuale) - (allegato 2);
   HSP.16   -   Personale   degli  istituti  di  cura  a  convenzione
obbligatoria - (rilevazione annuale) - (allegato 3);
   RND.01 - Allegato C - Spese correnti delle unita' sanitarie locali
classificate secondo l'analisi  economico-funzionale  -  Decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  595/80  (rilevazione  annuale  sul
bilancio preventivo ed al quarto trimestre) - (allegato 4);
   RND.01 - Allegato D - Spese correnti delle unita' sanitarie locali
classificate secondo il parere del consiglio sanitario nazionale  del
9  dicembre 1987 - (rilevazione annuale sul bilancio preventivo ed al
quarto trimestre) - (allegato 5).