IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Vista  la  legge  14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'A.I.M.A., in particolare l'art. 3, primo comma, lettera b);
  Vista la delibera del CIPE in data 27 ottobre 1988, con la quale e'
stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A.
per il 1989;
  Ritenuto   di  dover  provvedere  alla  fissazione  dei  prezzi  di
acquisto, delle caratteristiche qualitative nonche'  delle  quantita'
dei  prodotti  della  distillazione  dei  vini che saranno acquistati
dall'A.I.M.A. nell'ambito degli interventi nazionali previsti per  il
1989;
  Ritenuta  la  necessita' di stabilire le condizioni e modalita' per
l'acquisto e lo stoccaggio di tali prodotti;
  Nell'adunanza dell'8 febbraio 1989;
                            Ha deliberato:
                               Art. 1.
  Possono   formare  oggetto  di  acquisto  da  parte  dell'A.I.M.A.,
nell'ambito del programma degli interventi  nazionali  per  il  1989,
approvato  dal  CIPE  nell'adunanza  del  27 ottobre 1988, i seguenti
prodotti ricavati dalle distillazioni di vini da tavola di produzione
nazionale  effettuate  a  norma  dei  regolamenti CEE n. 2722/88 e n.
2723/88 del 31 agosto 1988 e n. 86/89 del 16 gennaio  1989,  relativi
rispettivamente  alle  distillazioni  "preventiva",  "buon fine" e di
"sostegno":
   a)  alcole  etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a
96›,   rispondente   alle   caratteristiche   qualitative   stabilite
dall'allegato al regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983;
    b)  acquavite  di  vino  avente  le  caratteristiche  qualitative
previste  dalla  legge  7  dicembre  1951,  n.  1559,  e   successive
modificazioni;
   c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5›.
  Non  possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite di
vino ottenute con scarti di lavorazione (teste e code)  inferiori  al
2%.   Tuttavia  sono  ammesse  all'acquisto  le  partite  con  scarti
inferiori al 2%, purche' ottenute con sistema di lavorazione del tipo
charentaise.
  In  ogni caso l'acquisto dell'acquavite di vino e' subordinato alla
condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di
quercia.
  Gli  scarti  di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle
lettere a) e b) non possono essere ceduti all'A.I.M.A.