IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982, recante: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori d'incendio portatili, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983; Visto l'errata-corrige al suddetto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983; Visto il proprio decreto 7 luglio 1983, concernente alcune modificazioni al citato decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983; Visto il proprio decreto 7 novembre 1985, concernente la proroga del termine previsto al punto 11.1 dell'allegato B al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1985; Visto il proprio decreto 16 gennaio 1987 concernente: "Estintori d'incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazioni delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1987; Visto il proprio decreto 15 luglio 1987, concernente la proroga alla data 1 gennaio 1988 del termine previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 16 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1987; Visto il proprio decreto 14 gennaio 1988 concernente: "Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: 'Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B'"; Rilevata la necessita' di uniformare il termine 1 gennaio 1989 specificato dal sopraindicato decreto ministeriale 14 gennaio 1988 con quello fissato, per il completamento dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1989; Decreta: La norma transitoria di cui al punto 11.1 dell'allegato B al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, modificata con i disposti dei decreti ministeriali citati in premessa 7 novembre 1985, art. 2, 16 gennaio 1987, art. 4, 15 luglio 1987 e 14 gennaio 1988, art. 2, e' sostituita dalla seguente: "11.1. A decorrere dalla data 1 gennaio 1990 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori di incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato secondo le specificazioni di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1982". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1 febbraio 1989 Il Ministro: GAVA