IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982, recante: "Norme tecniche
e procedurali, relative agli estintori d'incendio portatili, soggetti
all'approvazione  di  tipo  da  parte  del  Ministero  dell'interno",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  19
del 20 gennaio 1983;
 Visto   l'errata-corrige   al  suddetto  decreto,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983;
  Visto   il  proprio  decreto  7  luglio  1983,  concernente  alcune
modificazioni  al  citato  decreto  ministeriale  20  dicembre  1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983;
  Visto  il  proprio  decreto 7 novembre 1985, concernente la proroga
del termine  previsto  al  punto  11.1  dell'allegato  B  al  decreto
ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
279 del 27 novembre 1985;
  Visto  il  proprio  decreto 16 gennaio 1987 concernente: "Estintori
d'incendio  portatili  di  tipo  approvato  ai  sensi   del   decreto
ministeriale  20 dicembre 1982: integrazioni delle norme procedurali,
commercializzazione e proroga dei termini previsti  dall'art.  2  del
decreto  ministeriale  7  novembre  1985",  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1987;
  Visto  il  proprio  decreto  15 luglio 1987, concernente la proroga
alla data 1› gennaio  1988  del  termine  previsto  dall'art.  4  del
decreto  ministeriale  16  gennaio  1987,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1987;
  Visto il proprio decreto 14 gennaio 1988 concernente:
"Modificazioni  ed  integrazioni  al decreto ministeriale 20 dicembre
1982  concernente:  'Norme  tecniche  e  procedurali,  relative  agli
estintori  portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da
parte del Ministero dell'interno e proroga del termine  previsto  dal
punto 11.1 dell'allegato B'";
  Rilevata  la  necessita'  di  uniformare il termine 1› gennaio 1989
specificato dal sopraindicato decreto ministeriale  14  gennaio  1988
con  quello  fissato,  per  il  completamento  dell'istanza intesa ad
ottenere  il  rilascio  del  nulla-osta  provvisorio  di  prevenzione
incendi,  dall'art.  3, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n.
2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1989;
                               Decreta:
  La  norma  transitoria  di  cui  al  punto  11.1 dell'allegato B al
decreto ministeriale 20 dicembre 1982, modificata con i disposti  dei
decreti  ministeriali  citati in premessa 7 novembre 1985, art. 2, 16
gennaio 1987, art. 4, 15 luglio 1987 e 14 gennaio 1988,  art.  2,  e'
sostituita dalla seguente:
  "11.1.  A  decorrere  dalla  data  1›  gennaio 1990 potranno essere
costruiti e commercializzati solo estintori di incendio  portatili  i
cui  prototipi  siano  stati  dichiarati di tipo approvato secondo le
specificazioni di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1982".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 1› febbraio 1989
                                                    Il Ministro: GAVA