IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977, contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978, contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982, contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, che prevede la possibilita' di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive; Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987; Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988; Viste le richieste avanzate dalla provincia autonoma di Trento tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella provincia autonoma di Trento, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione o la identificazione delle zone di produzione dei vini stessi; Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno delle richieste di cui trattasi; Ritenuto, in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nella provincia autonoma di Trento da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378; Decreta: Articolo unico Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della provincia autonoma di Trento e' consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni: Indicazione geografica Riferimenti ed indicazioni aggiuntive - "Mezzocorona" . . . . . . . . Teroldego "Mezzolombardo" . . . . . . . Teroldego "Atesino" . . . . . . . . . . Muller Thurgau, Riesling italico, Riesling renano, Pinot bianco, Traminer aromatico, Sylvaner verde, Sauvignon bianco, Teroldego, Schiava e Pinot grigio "Valle di Cembra" . . . . . . Schiava e Pinot grigio "Valle del Sarca" . . . . . . Schiava e Pinot grigio Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 10 febbraio 1989 Il Ministro: MANNINO