IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e del mosto di uve;
  Visto  il  proprio decreto 21 dicembre 1977, contenente norme sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il  proprio  decreto  2  novembre  1978,  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto   il   proprio   decreto  5  agosto  1982,  contenente  norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la  designazione  dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto   il  proprio  decreto  9  dicembre  1983,  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto,   in  particolare,  l'art.  3  del  sopra  indicato  decreto
ministeriale  9  dicembre  1983,  che  prevede  la  possibilita'   di
autorizzare  per  particolari  esigenze  connesse  alla  produzione e
commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari  menzioni
aggiuntive;
  Visto  il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure
transitorie  per  la  commercializzazione  dei  vini  da  tavola  con
indicazione   geografica,  prodotti  con  le  uve  provenienti  dalla
vendemmia 1987;
  Visto  il  proprio  decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme
per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni  geografiche  e
relative  indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le
uve provenienti dalla vendemmia 1988;
  Viste  le  richieste  avanzate  dalla  provincia autonoma di Trento
tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.  3,  comma
2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di
alcune indicazioni geografiche, di  vini  da  tavola  prodotti  nella
provincia  autonoma di Trento, con il riferimento al nome dei vitigni
dai quali detti vini derivano o con  indicazioni  aggiuntive  atte  a
contraddistinguere  le metodologie di produzione o la identificazione
delle zone di produzione dei vini stessi;
  Considerate  valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a
sostegno delle richieste di cui trattasi;
  Ritenuto,  in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza
di consentire in via transitoria a taluni  vini  da  tavola  prodotti
nella provincia autonoma di Trento da uve provenienti dalla vendemmia
1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra  specificate,  in  aggiunta
alle  indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale
5 agosto 1988, n. 378;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Ad  integrazione  di  quanto  disposto  dal  decreto ministeriale 5
agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola  della  provincia
autonoma  di  Trento  e'  consentito  utilizzare nella designazione e
presentazione degli stessi le sottoelencate  indicazioni  geografiche
con  le  specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al
nome di vitigni ed altre indicazioni:
  Indicazione geografica       Riferimenti ed indicazioni aggiuntive
             -
"Mezzocorona" . . . . . . . .   Teroldego
"Mezzolombardo" . . . . . . .   Teroldego
"Atesino" . . . . . . . . . .    Muller Thurgau, Riesling italico,
                                 Riesling renano, Pinot bianco,
                                 Traminer aromatico, Sylvaner verde,
                                 Sauvignon bianco, Teroldego,
                                 Schiava e Pinot grigio
"Valle di Cembra" . . . . . .    Schiava e Pinot grigio
"Valle del Sarca" . . . . . .    Schiava e Pinot grigio
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 10 febbraio 1989
                                                 Il Ministro: MANNINO