IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                   PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
               PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
  Visto il regolamento CEE n. 154/75 del Consiglio, istitutivo di uno
schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio di oliva  al
fine  di  garantire  un migliore funzionamento del regime comunitario
degli aiuti di tale prodotto, mediante  la  determinazione  dei  dati
necessari alla conoscenza del potenziale produttivo olivicolo;
  Visto  il  regolamento CEE n. 586/88 della commissione, che fissa i
criteri  di  raffronto  tra  i  dati  indicati  nella   denuncia   di
coltivazione  con  quelli  risultanti  dall'applicazione  dei  metodi
previsti dagli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79  per  la
determinazione dei dati di base dello schedaro;
  Considerato   che   man   mano  che  vengono  completati  da  parte
dell'organismo di intervento i lavori risultanti dall'appicazione dei
metodi  previsti  agli articoli 2 e 4 del rogolamento CEE n. 2276/79,
si rendono  disponibili  i  dati  relativi  alla  determinazione  del
potenziale  produttivo  con  particolare  riferimento al numero delle
piante;
  Considerato   che   ai   fini  della  concessione  dell'aiuto  alla
produzione e' determinante la conoscenza del numero  delle  piante  e
del loro potenziale produttivo
  Considerato  che  in  caso  di discordanza significativa tra i dati
rilevati dallo schedario e  quelli  dicharati  dall'olovicoltore,  ai
sensi  dell'art.  1  del regolamento CEE n. 586/88 della commissione,
occorre  comunicare   all'olivicoltore   stesso   i   dati   ottenuti
dall'applicazione  dei  metodi  previsti  dagli  articoli  2  e 4 del
regolamento CEE n.  2276/79, riconoscendosi allo stesso  la  facolta'
di rettificare e/o chiedere la verifica dei dati in questione;
  Considerato  che  si  rende  necessario  adottare  allo  scopo  una
uniforme disciplina nazionle di attuazione  del  regolamento  CEE  n.
586/88;
                               Decreta:
  I  dati  relativi alla superficie olivicola e al numero di olivi di
ciascuna particella catastale olivetata, risultanti dall'applicazione
dei  metodi  previsti  agli  articoli  2  e  4 del regolamento CEE n.
2276/79, sono confrontati con i dati dichiarati dall'olivicoltore.
  In  caso di discordanza significativa, ad ogni singolo olivicoltore
vengono comunicati i dati dal confronto dei quali e'  stata  rilevata
la   suddetta   discordanza;   ai  fini  della  determinazione  della
significativita'  di  tale  discordanza  troveranno  applicazione   i
criteri ammessi a riguardo dalla commissione CEE.
  Gli   olivicoltori,   entro   tre   mesi   dal   ricevimento  della
comunicazione,  possono  rettificare  i  dati  loro  comunicati   e/o
chiedere una verifica degli stessi, documentale o in loco.
  Ove   dalla   verifica   effettuata,  documentalmente  o  in  loco,
trovassero   conferma   i   dati   rilevati   dallo   schedario    ed
all'olivicoltore   comunicati,   questi   e'   tenuto   a  rimborsare
all'A.I.M.A. le spese occasionate e connesse alla  suddetta  verifica
che  potranno  essere  determinate  in  misura non superiore a quella
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali  vigenti  nel
settore.
  L'olivicoltore  che  ha  ricevuto la comunicazione di discordanza e
che ha presentato domanda di verifica, puo' prendere visione, anche a
mezzo  di  un  proprio  rappresentante, del materiale che lo riguarda
utilizzato per la costituzione dello schedario oleicolo presso una  o
piu'  sedi  appositamente  attrezzate  dall'A.I.M.A.;  allo stesso e'
anche consentito di chiedere, a proprie spese,  copia  del  materiale
dello schedario riguardante la sua azienda.
  Saranno conseguentemente assunti come definitivi:
    a)  i  dati  contenuti  nella  richiesta  di rettifica presentata
dall'olivicoltore  che  saranno  risultati   non   discordanti   allo
schedario;
    b) in caso di discordanza significativa:
    i  dati  comunicati  all'olivicoltore  qualora  questi  non abbia
inviato nei termini domanda di verifica;
    i dati risultanti dalla verifica negli altri casi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 16 febbraio 1989
                                               Il Presidente: MANNINO