IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987; Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988; Viste le richieste inoltrate per il tramite delle regioni Campania, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento tendenti ad ottenere l'integrazione alle indicazioni geografiche riportate nel citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con altre indicazioni geografiche di vini da tavola prodotti nelle regioni stesse; Considerato che le richieste di cui trattasi tengono conto di domande presentate dagli interessati con le modalita' prescritte, sulla validita' delle quali si e' reso necessario un particolare esame da parte delle regioni competenti che ha determinato il prolungarsi della istruttoria; Considerati congrui i tempi e le modalita' di inoltro delle richieste medesime; Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nelle regioni Campania, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle indicazioni geografiche sopra specificate nonche' di indicazioni aggiuntive, ad integrazione di quelle ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378; Decreta: Articolo unico A modificazione ed integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola delle regioni Campania, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento e' consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni: Indicazione geografica Indicazioni aggiuntive __ __ S. Agata dei Goti" (in Greco, Falanghina, Aglianico e sostituzione di Santa- Piedirosso. croce) "Furore" . . . . . . . . . bianco e rosso. "Castel S. Lorenzo". . . . bianco, rosso, rosato, dorato e spumante. "Tramonti" . . . . . . . . bianco, rosso e rosato. "Lucciano" . . . . . . . . bianco, rosso, rosato e vin santo. "S. Giovanni d'Asso" . . . rosso. "Pontelungo" . . . . . . . bianco e rosso. "Montisi". . . . . . . . . rosso; Sangiovese. "San Vincenzo" . . . . . . Bianco, rosso e rosato. "S. Miniato" . . . . . . . . bianco, rosso e rosato. "Cecina" . . . . . . . . . . -- "Castagneto Carducci". . . . -- "Sassetta" . . . . . . . . . -- "Rosignano Marittimo". . . . -- "Assisi" . . . . . . . . . . bianco, rosso e rosato. "Bazzano". . . . . . . . . . Pinot, Sauvignon e Trebbiano; bianco. "Rovere' della Luna" . . . . bianco, rosso e rosato. "Valle d'Itria". . . . . . . bianco, rosso e rosato. "Salento". . . . . . . . . . bianco; Negro amaro, Malvasia, Pinot nero, Pinot bianco e Verdeca (quest'ultimo solo nelle province di Taranto e Brindisi). "Capitanata" . . . . . . . . Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Cabernet Franc e Bombino bianco; bianco e rosato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 10 febbraio 1989 Il Ministro: MANNINO