IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11
settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva  dei
documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979,  con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva  dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista  la richiesta della Cassa di risparmio di Torino del 24 marzo
1988, n. 22767;
  Considerato  che  gli  atti e documenti oggetto della richiesta non
sono  compresi  nelle  categorie   escluse   dalla   fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro del tesoro;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  La  Cassa  di risparmio di Torino e' autorizzata ad avvalersi della
facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per  i
documenti  decorrenti  dal  1›  gennaio  1988  che  costituiscono  la
categoria "assegni circolari banca CRT pagati".
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei Ministri dell'11 settembre 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del  25  novembre  1974.  La  pellicola  da
usare,  fermo  restando che sara' costituito un originale negativo di
sicurezza per sostituire ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  25
della  legge  4  gennaio  1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovra'
possedere  le  caratteristiche  tecniche   prescritte   dal   decreto
ministeriale  29  marzo  1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione  sostitutiva,  possono  essere   distrutti   se   si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 14 febbraio 1989
                                            Il Ministro: BONO PARRINO
AVVERTENZA:
   Per  quanto  concerne  le  disposizioni sopra citate, si vedano le
note pubblicate in calce al D.M. di pari data  pubblicato  in  questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pagina 10.