IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989; Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto il proprio decreto n. 570110/66-AU-178 in data 23 gennaio 1989, con cui e' stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, con godimento 1 febbraio 1989, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi, sottoscritti, nel periodo dal 1 al 3 febbraio 1989, per l'importo di lire 3.000 miliardi; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1 febbraio 1989, di cui al decreto ministeriale n. 570110/66-AU-178 del 23 gennaio 1989 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.