IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza  n.  863/FPC/ZA del 22 dicembre 1986, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986;
  Vista  la  nota  n.  543  in data 10 febbraio 1988, con la quale la
regione Basilicata  chiede  che  venga  precisata  la  portata  della
disposizione   di  cui  all'art.  3  della  su  citata  ordinanza  n.
863/FPC/ZA in merito  alla  dichiarazione  di  recuperabilita'  degli
immobili da parte del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi
idrogeologiche;
  Considerato che, successivamente, in una apposita riunione tenutasi
presso il Dipartimento  della  protezione  civile,  i  rappresentanti
della  regione Basilicata hanno richiesto una modifica al citato art.
3 dell'ordinanza n. 863/FPC/ZA nel  senso  che  la  dichiarazione  di
recuperabilita' degli immobili avvenga non per singoli edifici ma per
zona su cui esistono gli immobili stessi o venga  devoluta  ad  altro
organo  al fine di evitare che una capillare indagine determini tempi
di recupero eccessivamente lunghi;
  Sentito  al  riguardo  il  gruppo  nazionale  per  la  difesa dalle
catastrofi idrogeologiche il quale, con nota n.  27  del  17  gennaio
1989,  rappresenta  la  opportunita'  di demandare ad altro organo le
verifiche  di  riparabilita'  in  considerazione   della   natura   e
molteplicita' delle relative incombenze;
  Ritenuto opportuno accogliere l'istanza della regione e concordando
con il parere espresso dal  gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle
catastrofi idrogeologiche;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  La  dichiarazione  di  riparabilita' attribuita al gruppo nazionale
per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ai sensi  dell'art.  1,
comma  1,  primo  capoverso  della  ordinanza  n.  863/FPC/ZA  del 22
dicembre 1986 citata nelle  premesse  e'  demandata  ad  una  o  piu'
commissioni  tecnico-valutative  nominate dal presidente della giunta
regionale.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 24 febbraio 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO