IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 20 agosto 1987 e le successive modificazioni ed integrazioni in data 15 ottobre 1987, 18 marzo, 20 aprile, 4 luglio e 14 ottobre 1988, con le quali la rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Socie'te' Vie, con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana e le operazioni di capitalizzazione, nonche' l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la lettera in data 3 ottobre 1988, n. 822806, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988; Viste le lettere in data 22 novembre 1988, n. 823173 e 17 gennaio 1989, n. 920252, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata societa'; Considerato che ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attivita' presentato dalla Cardif - Socie'te' Vie, nella sua qualita' di casa madre della rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Socie'te' Vie, si e' impegnata a ripianare mediante ulteriori conferimenti, ogni eventuale perdita d'esercizio che si dovesse verificare nel primo quinquennio di attivita'; Decreta: Art. 1. La rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Socie'te' Vie, con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attivita' assicurativa nei rami I e V di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, concernenti, rispettivamente, le assicurazioni sulla durata della vita umana e le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.