IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la   domanda  in  data  20  agosto  1987  e  le  successive
modificazioni ed integrazioni in data 15 ottobre 1987, 18  marzo,  20
aprile,  4  luglio  e 14 ottobre 1988, con le quali la rappresentanza
generale per l'Italia della Cardif  -  Socie'te'  Vie,  con  sede  in
Milano,  ha  chiesto  l'autorizzazione  ad esercitare, nel territorio
della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana e le
operazioni  di  capitalizzazione,  nonche'  l'approvazione  di alcune
tariffe di assicurazione sulla vita e delle  relative  condizioni  di
polizza;
  Vista  la  lettera  in data 3 ottobre 1988, n. 822806, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda di  autorizzazione  presentata  dall'impresa
anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988;
  Viste  le  lettere in data 22 novembre 1988, n. 823173 e 17 gennaio
1989, n. 920252, con le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato  il  proprio  parere  favorevole  all'approvazione   delle
tariffe  e  delle  condizioni  di polizza presentate dalla richiamata
societa';
  Considerato  che  ai  fini  di garantire l'effettiva attuazione del
programma di attivita' presentato dalla Cardif - Socie'te' Vie, nella
sua qualita' di casa madre della rappresentanza generale per l'Italia
della Cardif - Socie'te' Vie, si e' impegnata  a  ripianare  mediante
ulteriori  conferimenti,  ogni  eventuale  perdita d'esercizio che si
dovesse verificare nel primo quinquennio di attivita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  rappresentanza  generale  per l'Italia della Cardif - Socie'te'
Vie, con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare nel  territorio
della  Repubblica  l'attivita'  assicurativa nei rami I e V di cui al
punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986,  n.  742,
concernenti,  rispettivamente,  le  assicurazioni  sulla durata della
vita umana e le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del
testo  unico  delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1959, n. 449.