LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947,  n.  283,  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2185/88  del  19  luglio  1988 che
stabilisce il nuovo tasso di conversione  ECU/lire  italiane  per  il
settore agricolo in L. 1.652 con decorrenza 1› gennaio 1989;
  Visti  i  regolamenti  CEE  n.  2251/88, 2252/88 del 19 luglio 1988
concernenti, tra l'altro,  i  prezzi  di  intervento  dello  zucchero
bianco;  nonche'  il  regolamento  CEE  n. 1922/88 del 30 giugno 1988
concernente il contributo spese  di  magazzinaggio  per  la  campagna
1988-89;
  Visti  i provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 e n. 55/79
del 21 novembre 1979, n. 48/81 del 22 dicembre 1981, n. 24/87  del  7
agosto  1987  e n. 13/88 del 29 luglio 1988 concernenti la disciplina
ed i prezzi nazionali dello zucchero;
  Vista  la  delibera CIPE del 21 dicembre 1988 concernente le misure
di intervento per la campagna saccarifera 1988-89;
  Ritenuto  necessario  adeguare  i  prezzi  nazionali  ai richiamati
regolamenti comunitari;
  Ritenuto  altresi'  necessario  adeguare alla dinamica dei costi le
incidenze dei margini commerciali sui prezzi;
  Sentita  la  commissione  centrale  prezzi  nella  riunione  dell'8
febbraio 1989;
  D'intesa   con  il  Ministero  del  tesoro  ai  sensi  del  decreto
legislativo del 26 gennaio 1948, n. 98;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  Con   decorrenza   dal   giorno   di   pubblicazione  del  presente
provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  i  prezzi  dello  zucchero
comprensivi  delle  imposte, del sovrapprezzo, della quota trasporto,
nonche' dei margini di commercializzazione sono i seguenti:
  1) Per le vendite dal dettagliante:
    a)  zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50, tara merce, L.
1.350 il kg; per le vendite a sacchi interi da 50 kg e/o 100 kg netti
in  confezioni originali, il prezzo di L. 1.350 si applica al peso di
kg 100,705 per quintale di prodotto netto;
   b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni
a peso netto   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.420 il kg
   c)  zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni
a peso netto   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.410   "
  2) Per le vendite dal grossista e/o importatore:
   a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50:
    confezione tara merce  . . . . . . . . . . . . . . L. 1.305 il kg
    confezione a peso netto  . . . . . . . . . . . . . "  1.311   "
   b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni
a peso netto   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.379   "
   c)  zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni
a peso netto   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.368   "
  I  suddetti  prezzi  valgono  per  i  centri  forniti  di  depositi
grossisti; per gli altri centri e' consentita la maggiorazione di  L.
10  il  kg. Per le localita' delle isole minori tale maggiorazione e'
di L. 15 il kg.
  3) Per le vendite dal produttore:
   a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50:
    tara merce   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.251 il kg
    peso netto   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.259   "
   b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso
netto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.327   "
   c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso
netto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.314   "
  4)  Per  le  varieta' speciali destinate ad usi diversi dal consumo
alimentare diretto, gli stacchi di prezzo, al netto di IVA,  rispetto
alla qualita' semolato in sacchi di carta da kg 50 a peso netto, sono
cosi' fissati:
   L.  25 al kg in piu' per lo zucchero raffinato per uso industriale
con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi  in  via
conduttometrica (extrafino);
   per  lo  zucchero allo stato sfuso L. 16,56 al kg in meno rispetto
al prezzo dei prodotti in sacchi di carta a peso netto.
  5)  Per le altre disposizioni in ordine alle maggiorazioni relative
al prodotto in sacchi juta o cotone e alle consegne delle  confezioni
in  cartoni  o  fardelli  da kg 10 e da kg 20, nonche' in merito alle
condizioni  del  trasporto  per  la  resa  franco  destino,   restano
confermate le norme di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 55/1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 22 novembre 1979.
  La  riduzione  dell'abbuono  trasporto  per  le  consegne  su mezzi
stradali disposti dall'acquirente e' di L. 438 al q.le.
  6)  Ai sensi e per gli effetti di cui al punto 1) del provvedimento
C.I.P. n. 48/1981 del 22 dicembre 1981, il  sovrapprezzo  e'  fissato
nella misura di L. 30,82 per kg netto di zucchero bianco ivi compreso
lo zucchero proveniente dall'estero tal quale e contenuto in prodotti
trasformati o con zucchero aggiunto.
  Tale  importo  sara'  versato  alla  Cassa  conguaglio zucchero dai
produttori nazionali, nonche' dagli  importatori  di  zucchero  o  di
prodotti  contenenti zucchero, contestualmente e secondo le modalita'
stabilite per il pagamento  dell'imposta  di  fabbricazione  e  della
sovraimposta di confine.
  7)  Tutti  coloro che alle ore zero del giorno di pubblicazione del
presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale   detengono   sul
territorio  nazionale  zucchero  di  qualsiasi  qualita'  e tipo, per
quantita' superiori a 10 quintali,  debbono  dichiarare  le  relative
quantita'  alla  Cassa conguaglio zucchero - Roma - Via dei Maroniti,
40, entro venti giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
  Le  dichiarazioni  da effettuarsi con lettera raccomandata, a firma
del  legale  rappresentante  della  societa',  debbono  contenere  le
seguenti indicazioni:
   nome o ragione sociale del dichiarante (in particolare se trattasi
di grossista, importatore o dettagliante);
   titolo  in  base al quale le giacenze o i prodotti viaggianti sono
tenuti (in proprieta', in deposito conto terzi, etc.);
   luogo  ove  il prodotto e' immagazzinato e, per quello viaggiante,
la localita' di destino;
   i  singoli  quantitativi,  a  seconda  che  si  tratti di zucchero
bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zucchero,  distinti  per
prodotto nazionale o prodotto di provenienza estera.
  Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e di
scarico ai sensi  dell'art.  74  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  febbraio  1965,  n.  162,  modificato dall'art. 9 del
decreto-legge 18 giugno 1986,  n.  282,  convertito,  con  modifiche,
nella   legge   7   agosto   1986,  n.  462,  debbono  presentare  la
dichiarazione corredata di copia del  relativo  foglio  del  predetto
registro  alle  ore  24  del  giorno  precedente la pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, vistata dall'ufficio
competente per territorio.
  Coloro che detengono ancora prodotti gravati d'imposta, sono tenuti
invece a presentare il certificato del competente ufficio finanziario
(UTIF - Dogane) con i quantitativi esistenti alle ore zero del giorno
della  pubblicazione  del  presente  provvedimento   nella   Gazzetta
Ufficiale.
  Per  i  prodotti viaggianti ancora gravati d'imposta, la ditta deve
esibire un attestato dell'UTIF che ha il controllo dello stabilimento
o  deposito  destinatario della merce, con gli estremi della bolletta
di cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico.
  Per  i  prodotti  viaggianti  liberi, oltre al nome del vettore, la
dichiarazione deve essere  corredata  con  copia  della  bolletta  di
accompagnamento  emessa  ai  sensi  del-l'art.  74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12  febbraio  1965,  n.  162,  modificato
dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modifiche, nella legge 7 agosto 1986, n. 462.
  I  detentori  di  zucchero  che  non  rientrano nei casi precedenti
debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle
giacenze, vistato da un pubblico ufficiale.
  Coloro  che  non  osservano  le  disposizioni  di cui sopra saranno
deferiti all'autorita' giudiziaria competente.
  La Cassa conguaglio zucchero e' autorizzata ad effettuare specifici
accertamenti che riterra' necessari per il tramite  degli  organi  di
polizia tributaria.
  8)  Sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero grezzo e sciroppi
di zucchero, di produzione nazionale o  di  importazione,  che  hanno
gia'  assolto il sovrapprezzo - in quanto gia' estratti dai magazzini
fiduciari o sdoganati - nella misura  di  L.  23,57  al  kg  netto  e
comunque  giacenti  sul territorio nazionale alle ore zero del giorno
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale
e   da   chiunque   detenuti   a  qualsiasi  titolo,  e'  dovuta  una
contribuzione di L. 7,25  al  kg  netto,  pari  allo  scarto  tra  il
sovrapprezzo  gia'  corrisposto e quello vigente a partire dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento.
  9)  La  contribuzione  di  cui  al  punto  precedente dovra' essere
versata entro il 15  del  mese  successivo  a  quello  di  vendita  e
comunque  non  oltre il 30 aprile 1989, sul conto corrente postale n.
39766001, oppure sul conto corrente bancario n.  54565.95  presso  il
Monte  dei  Paschi  di  Siena - sede di Roma, entrambi intestati alla
Cassa conguaglio zucchero - Via dei Maroniti n. 40 -  Roma  -  C.a.p.
00187,  indicando  il numero e la data del presente provvedimento, il
numero eventuale di posizione presso la Cassa e la quantita' soggetta
a contribuzione.
  Dei predetti versamenti dovra' essere data comunicazione alla Cassa
con  lettera  raccomandata  corredata  da  copia  fotostatica   delle
ricevute dei versamenti stessi.
  Per  i  versamenti  effettuati successivamente ai suddetti termini,
sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per
i ritardati pagamenti.
  Il mancato versamento entro quindici giorni da detti termini, dara'
luogo  all'applicazione  della  riscossione  coattiva  nonche'  della
sanzione pecuniaria di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n.
98, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisse
reato.
  10)  Sono  esenti dal pagamento della contribuzione di cui al punto
8), le quantita' di zucchero costituenti le  scorte  operative  delle
aziende  utilizzatrici,  purche'  detenute nei magazzini delle stesse
aziende, pari a 2/12 del consumo di zucchero relativo  alla  campagna
1987-88.
  A   tal   fine,   le  aziende  interessate  dovranno  integrare  la
dichiarazione di cui al punto 7) con l'indicazione delle giacenze  al
30  giugno  1987 e delle quantita' acquistate successivamente fino al
30 giugno 1988 al netto di  eventuali  cessioni  a  qualsiasi  titolo
effettuate ad altri operatori.
  In  alternativa,  le  aziende  utilizzatrici  possono optare per le
esenzioni di un quantitativo di zucchero pari ai consumi dei mesi  di
febbraio  e  marzo  1988,  senza  tuttavia, che la quantita' cosi' da
esentare superi il 40% dei consumi complessivi relativi alla campagna
1987-88.
  A   tal   fine,   le   aziende  interessate  debbono  integrare  la
dichiarazione di cui al punto  7)  del  presente  provvedimento,  con
l'indicazione  delle  giacenze al 31 gennaio 1988, e gli acquisti dei
mesi di febbraio e marzo 1988, nonche' delle giacenze esistenti al 31
marzo 1988.
  Gli  acquisti  dovranno essere documentati, a pena di decadenza del
beneficio dell'esenzione, con copia delle relative fatture.
  Sono  altresi'  esenti  dal pagamento delle contribuzioni di cui al
punto 8) i quantitativi di zucchero facenti parte dei contingenti che
fruiscono di un regime speciale in talune zone.
  Sono  pure  esenti  i  quantitativi  che si trovino sotto il regime
doganale della temporanea importazione, salvo che  essi  non  vengano
successivamente nazionalizzati.
  In  questo caso dovranno essere corrisposte le contribuzioni di cui
al punto 8) entro il 15 del mese successivo  a  quello  dell'avvenuta
nazionalizzazione.
  E'  anche  esente  lo  zucchero  denaturato per l'alimentazione del
bestiame.
  11)  In  base  alla delibera CIPE del 21 dicembre 1988, adottata ai
sensi del  decreto-legge  n.  694/81,  e  concernente  le  misure  di
intervento   relative  alla  campagna  1988-89,  la  quota  parte  di
sovrapprezzo da rimborsare per lo zucchero acquistato  ed  utilizzato
per  ottenere prodotti trasformati, e' confermata nella misura pari a
2/3 del sovrapprezzo come sopra determinato.
  La  Cassa conguaglio zucchero provvedera' ad indicare, con apposita
circolare, le relative modalita' di applicazione.
  12)  Ai  fini della copertura degli impegni finanziari previsti per
la campagna 1988-89, la Cassa conguaglio zucchero e'  autorizzata  ad
utilizzare,  fino  alla  concorrenza di 5 miliardi, la disponibilita'
derivanti dalla gestione dei precedenti esercizi.
   Roma, addi' 23 febbraio 1989
              Il Ministro dell'industria, del commercio
             e dell'artigianato - Presidente della giunta
                              BATTAGLIA