LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98; Visto il regolamento CEE n. 2185/88 del 19 luglio 1988 che stabilisce il nuovo tasso di conversione ECU/lire italiane per il settore agricolo in L. 1.652 con decorrenza 1 gennaio 1989; Visti i regolamenti CEE n. 2251/88, 2252/88 del 19 luglio 1988 concernenti, tra l'altro, i prezzi di intervento dello zucchero bianco; nonche' il regolamento CEE n. 1922/88 del 30 giugno 1988 concernente il contributo spese di magazzinaggio per la campagna 1988-89; Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 e n. 55/79 del 21 novembre 1979, n. 48/81 del 22 dicembre 1981, n. 24/87 del 7 agosto 1987 e n. 13/88 del 29 luglio 1988 concernenti la disciplina ed i prezzi nazionali dello zucchero; Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1988 concernente le misure di intervento per la campagna saccarifera 1988-89; Ritenuto necessario adeguare i prezzi nazionali ai richiamati regolamenti comunitari; Ritenuto altresi' necessario adeguare alla dinamica dei costi le incidenze dei margini commerciali sui prezzi; Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione dell'8 febbraio 1989; D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 1948, n. 98; Considerata l'urgenza; Delibera: Con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale i prezzi dello zucchero comprensivi delle imposte, del sovrapprezzo, della quota trasporto, nonche' dei margini di commercializzazione sono i seguenti: 1) Per le vendite dal dettagliante: a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50, tara merce, L. 1.350 il kg; per le vendite a sacchi interi da 50 kg e/o 100 kg netti in confezioni originali, il prezzo di L. 1.350 si applica al peso di kg 100,705 per quintale di prodotto netto; b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.420 il kg c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.410 " 2) Per le vendite dal grossista e/o importatore: a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50: confezione tara merce . . . . . . . . . . . . . . L. 1.305 il kg confezione a peso netto . . . . . . . . . . . . . " 1.311 " b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.379 " c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.368 " I suddetti prezzi valgono per i centri forniti di depositi grossisti; per gli altri centri e' consentita la maggiorazione di L. 10 il kg. Per le localita' delle isole minori tale maggiorazione e' di L. 15 il kg. 3) Per le vendite dal produttore: a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50: tara merce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.251 il kg peso netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.259 " b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.327 " c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.314 " 4) Per le varieta' speciali destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualita' semolato in sacchi di carta da kg 50 a peso netto, sono cosi' fissati: L. 25 al kg in piu' per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica (extrafino); per lo zucchero allo stato sfuso L. 16,56 al kg in meno rispetto al prezzo dei prodotti in sacchi di carta a peso netto. 5) Per le altre disposizioni in ordine alle maggiorazioni relative al prodotto in sacchi juta o cotone e alle consegne delle confezioni in cartoni o fardelli da kg 10 e da kg 20, nonche' in merito alle condizioni del trasporto per la resa franco destino, restano confermate le norme di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 55/1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 22 novembre 1979. La riduzione dell'abbuono trasporto per le consegne su mezzi stradali disposti dall'acquirente e' di L. 438 al q.le. 6) Ai sensi e per gli effetti di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/1981 del 22 dicembre 1981, il sovrapprezzo e' fissato nella misura di L. 30,82 per kg netto di zucchero bianco ivi compreso lo zucchero proveniente dall'estero tal quale e contenuto in prodotti trasformati o con zucchero aggiunto. Tale importo sara' versato alla Cassa conguaglio zucchero dai produttori nazionali, nonche' dagli importatori di zucchero o di prodotti contenenti zucchero, contestualmente e secondo le modalita' stabilite per il pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine. 7) Tutti coloro che alle ore zero del giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale detengono sul territorio nazionale zucchero di qualsiasi qualita' e tipo, per quantita' superiori a 10 quintali, debbono dichiarare le relative quantita' alla Cassa conguaglio zucchero - Roma - Via dei Maroniti, 40, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Le dichiarazioni da effettuarsi con lettera raccomandata, a firma del legale rappresentante della societa', debbono contenere le seguenti indicazioni: nome o ragione sociale del dichiarante (in particolare se trattasi di grossista, importatore o dettagliante); titolo in base al quale le giacenze o i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprieta', in deposito conto terzi, etc.); luogo ove il prodotto e' immagazzinato e, per quello viaggiante, la localita' di destino; i singoli quantitativi, a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zucchero, distinti per prodotto nazionale o prodotto di provenienza estera. Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e di scarico ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, debbono presentare la dichiarazione corredata di copia del relativo foglio del predetto registro alle ore 24 del giorno precedente la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, vistata dall'ufficio competente per territorio. Coloro che detengono ancora prodotti gravati d'imposta, sono tenuti invece a presentare il certificato del competente ufficio finanziario (UTIF - Dogane) con i quantitativi esistenti alle ore zero del giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Per i prodotti viaggianti ancora gravati d'imposta, la ditta deve esibire un attestato dell'UTIF che ha il controllo dello stabilimento o deposito destinatario della merce, con gli estremi della bolletta di cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico. Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi del-l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1986, n. 462. I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze, vistato da un pubblico ufficiale. Coloro che non osservano le disposizioni di cui sopra saranno deferiti all'autorita' giudiziaria competente. La Cassa conguaglio zucchero e' autorizzata ad effettuare specifici accertamenti che riterra' necessari per il tramite degli organi di polizia tributaria. 8) Sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero grezzo e sciroppi di zucchero, di produzione nazionale o di importazione, che hanno gia' assolto il sovrapprezzo - in quanto gia' estratti dai magazzini fiduciari o sdoganati - nella misura di L. 23,57 al kg netto e comunque giacenti sul territorio nazionale alle ore zero del giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e da chiunque detenuti a qualsiasi titolo, e' dovuta una contribuzione di L. 7,25 al kg netto, pari allo scarto tra il sovrapprezzo gia' corrisposto e quello vigente a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 9) La contribuzione di cui al punto precedente dovra' essere versata entro il 15 del mese successivo a quello di vendita e comunque non oltre il 30 aprile 1989, sul conto corrente postale n. 39766001, oppure sul conto corrente bancario n. 54565.95 presso il Monte dei Paschi di Siena - sede di Roma, entrambi intestati alla Cassa conguaglio zucchero - Via dei Maroniti n. 40 - Roma - C.a.p. 00187, indicando il numero e la data del presente provvedimento, il numero eventuale di posizione presso la Cassa e la quantita' soggetta a contribuzione. Dei predetti versamenti dovra' essere data comunicazione alla Cassa con lettera raccomandata corredata da copia fotostatica delle ricevute dei versamenti stessi. Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i ritardati pagamenti. Il mancato versamento entro quindici giorni da detti termini, dara' luogo all'applicazione della riscossione coattiva nonche' della sanzione pecuniaria di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisse reato. 10) Sono esenti dal pagamento della contribuzione di cui al punto 8), le quantita' di zucchero costituenti le scorte operative delle aziende utilizzatrici, purche' detenute nei magazzini delle stesse aziende, pari a 2/12 del consumo di zucchero relativo alla campagna 1987-88. A tal fine, le aziende interessate dovranno integrare la dichiarazione di cui al punto 7) con l'indicazione delle giacenze al 30 giugno 1987 e delle quantita' acquistate successivamente fino al 30 giugno 1988 al netto di eventuali cessioni a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori. In alternativa, le aziende utilizzatrici possono optare per le esenzioni di un quantitativo di zucchero pari ai consumi dei mesi di febbraio e marzo 1988, senza tuttavia, che la quantita' cosi' da esentare superi il 40% dei consumi complessivi relativi alla campagna 1987-88. A tal fine, le aziende interessate debbono integrare la dichiarazione di cui al punto 7) del presente provvedimento, con l'indicazione delle giacenze al 31 gennaio 1988, e gli acquisti dei mesi di febbraio e marzo 1988, nonche' delle giacenze esistenti al 31 marzo 1988. Gli acquisti dovranno essere documentati, a pena di decadenza del beneficio dell'esenzione, con copia delle relative fatture. Sono altresi' esenti dal pagamento delle contribuzioni di cui al punto 8) i quantitativi di zucchero facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale in talune zone. Sono pure esenti i quantitativi che si trovino sotto il regime doganale della temporanea importazione, salvo che essi non vengano successivamente nazionalizzati. In questo caso dovranno essere corrisposte le contribuzioni di cui al punto 8) entro il 15 del mese successivo a quello dell'avvenuta nazionalizzazione. E' anche esente lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame. 11) In base alla delibera CIPE del 21 dicembre 1988, adottata ai sensi del decreto-legge n. 694/81, e concernente le misure di intervento relative alla campagna 1988-89, la quota parte di sovrapprezzo da rimborsare per lo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati, e' confermata nella misura pari a 2/3 del sovrapprezzo come sopra determinato. La Cassa conguaglio zucchero provvedera' ad indicare, con apposita circolare, le relative modalita' di applicazione. 12) Ai fini della copertura degli impegni finanziari previsti per la campagna 1988-89, la Cassa conguaglio zucchero e' autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di 5 miliardi, la disponibilita' derivanti dalla gestione dei precedenti esercizi. Roma, addi' 23 febbraio 1989 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA