LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il regolamento CEE n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981 e successive modificazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; Visto il regolamento CEE n. 2251/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 che stabilisce, per la campagna 1988-89, fra l'altro, le caratteristiche della qualita' tipo delle barbabietole; Visto il regolamento CEE n. 2252/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 che fissa per la campagna 1988-89 i prezzi minimi rispettivamente delle barbabietole A e B; Visti i regolameni CEE n. 1497/69 e n. 2571/69 della commissione rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969 concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili anche ai prezzi delle barbabietole in Italia; Visto il regolamento CEE n. 2185/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 che fissa il tasso di conversione ECU/lire italiane in L. 1.652 con decorrenza 1 gennaio 1989; Visto il regolamento CEE n. 3200/88 della commissione del 18 ottobre 1988 che stabilisce talune modalita' di applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio; Visto il regolameno CEE n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole; Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1988 concernente le misure di intervento nel settore bieticolo-saccarifero, di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19; Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1988-89; Sentita la Commissione centrale prezzi nella riunione dell'8 febbraio 1989; Considerata l'urgenza; Delibera: 1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1988 con tenore zuccherino del 16% all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione di zucchero bianco che rientrera' nei quantitativi delle quote A, e' fissato in relazione a quanto stabilito per l'Italia dai regolamenti CEE n. 1785/81 e n. 2252/88 - in 42,59 ECU per tonn. pari a L. 68.698 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale. 2) Il prezzo minimo come sopra descritto delle barbabietole da zucchero di raccolto 1988 utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco che risultera' attribuito alle quote B, e' fissato - in relazione a quanto stabilito dal regolamento CEE n. 1922/88 - in 27,26 ECU per tonn. pari a L. 43.970 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale. 3) Per le bietole utilizzate nella campagna 1988-89 per la produzione di zucchero bianco rientrante nelle quote A e B, l'aiuto di cui all'art. 46, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1785/81, e' riconosciuto, tenuto conto delle modalita' di cui al punto 4, lettera a), del provvedimento C.I.P. n. 48/81, nella misura di L. 20.081 + IVA per tonn. bietole con tenore zuccherino del 16%, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie che a tal fine affluiranno alla Cassa. 4) Per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente punto 3) saranno emanate norme con successivo provvedimento C.I.P. 5) I prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonche' l'aiuto di cui al punto 3) per le bietole a polarizzazione diversa del 16%, saranno, per 1/10% di tenore zuccherino, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale: a) aumentati al minimo di: 0,675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%; 0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%; 0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%; b) diminuiti al massimo di: 0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%; 0,750% per tenori inferiori al 15,5% e superiori o uguali al 14,5%; 0,750% per tenori inferiori al 14,5%; c) per barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%. 6) La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sara' accertata in contradditorio secondo il metodo polarimetrico. Pure in contradditorio, e secondo le modalita' in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale. Il corrispettivo di tali operazioni di controllo e' compreso nel prezzo delle barbabietole. Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle societa' saccarifere interessate. 7) Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento CEE n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione, nonche' quanto previsto dall'accordo interprofessionale. Roma, addi' 23 febbraio 1989 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA