IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  che  prevede l'emanazione di un decreto con il quale
stabilire  per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra
nel  limite di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo,
tenuto  conto  della  potenzialita'  produttiva  dei  terreni e delle
unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
  Visto  l'art.  78  del  testo  unico che prevede l'emanazione di un
decreto  con  il  quale  stabilire,  ai fini della determinazione del
reddito  derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di
cui alla lettera b) del comma 2 del predetto art. 29, il valore medio
del  reddito  agrario  riferibile  a  ciascun  capo allevato entro il
limite   suindicato,   nonche'   il  coefficiente  moltiplicatore  da
applicare allo stesso valore medio;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  n. 3/4450 del 13
dicembre 1979 con il quale veniva disposta la revisione delle tariffe
di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze del 17 febbraio 1984,
recante  l'approvazione delle nuove tariffe dei redditi dominicali ed
agrari   dei   terreni,   determinate   con  riferimento  al  periodo
economico-agrario 1978-79;
  Visto  l'art.  2 del decreto-legge 6 gennaio 1980, n. 2, convertito
nella  legge 7 marzo 1986, n. 60, con il quale e' stato stabilito che
le  modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi
dominicali ed agrari dei terreni hanno effetto dal 1› gennaio 1986;
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  4  agosto  1987, n. 326, come
modificato  dall'art. 1 della legge di conversione 3 ottobre 1987, n.
403, con il quale e' stato ulteriormente differito al 1› gennaio 1988
il  termine  relativo  alla decorrenza degli effetti della suindicata
revisione;
  Visto il decreto interministeriale del 28 dicembre 1987, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1988, concernente la
determinazione  per l'anno 1987 del coefficiente moltiplicatore e del
valore  medio  del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato
entro  il  limite  della  potenzialita'  del fondo di cui al punto b)
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, sulla base delle tariffe di reddito agrario determinate
con riferimento al periodo 1937-1939;
  Ritenuto  che dal 1› gennaio 1988 sono operanti le nuove tariffe di
reddito  dominicale  e di reddito agrario determinate con riferimento
al  periodo  economico-agrario 1978-79, in dipendenza della revisione
generale  degli  estimi dei terreni disposti con decreto ministeriale
n. 3/4450 del 13 dicembre 1979;
 Considerato  che,  ai  sensi  del  comma  3  del citato art. 29, con
decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste, e' stabilito per ciascuna specie
animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera
b) dello stesso art. 29;
  Considerato  altresi'  che, ai sensi del comma 2 del citato art. 78
con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura  e  delle foreste, sono stabiliti, ogni due anni, il
valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78
e che pertanto occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  numero  dei  capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b)
del  comma  2  dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni
e  delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata,
e'  stabilito  in  base  alle  tabelle  1, 2 e 3 allegate al presente
decreto di cui formano parte integrante.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             L'art.  29  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,  riguardante
          il reddito agrario, stabilisce, al secondo comma, che:
             "Sono considerate attivita' agricole:
               a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno,
          alla silvicoltura e alla funghicoltura;
               b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per
          almeno un quarto dal terreno;
               c)    le   attivita'   dirette   alla   manipolazione,
          trasformazione  e  alienazione  di  prodotti   agricoli   e
          zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
          nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la  tecnica
          che  lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
          per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
          di esso".