IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nel limite di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata; Visto l'art. 78 del testo unico che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 del predetto art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato, nonche' il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio; Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 3/4450 del 13 dicembre 1979 con il quale veniva disposta la revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 febbraio 1984, recante l'approvazione delle nuove tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni, determinate con riferimento al periodo economico-agrario 1978-79; Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 gennaio 1980, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, con il quale e' stato stabilito che le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni hanno effetto dal 1 gennaio 1986; Visto l'art. 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 403, con il quale e' stato ulteriormente differito al 1 gennaio 1988 il termine relativo alla decorrenza degli effetti della suindicata revisione; Visto il decreto interministeriale del 28 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1988, concernente la determinazione per l'anno 1987 del coefficiente moltiplicatore e del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialita' del fondo di cui al punto b) dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sulla base delle tariffe di reddito agrario determinate con riferimento al periodo 1937-1939; Ritenuto che dal 1 gennaio 1988 sono operanti le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario determinate con riferimento al periodo economico-agrario 1978-79, in dipendenza della revisione generale degli estimi dei terreni disposti con decreto ministeriale n. 3/4450 del 13 dicembre 1979; Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 29, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) dello stesso art. 29; Considerato altresi' che, ai sensi del comma 2 del citato art. 78 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti, ogni due anni, il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78 e che pertanto occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. Il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata, e' stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto di cui formano parte integrante.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: L'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante il reddito agrario, stabilisce, al secondo comma, che: "Sono considerate attivita' agricole: a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su di esso".