IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 1, comma 6, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, che ha affidato alla Commissione consultiva unica del farmaco, fra l'altro, il compito di individuare, entro il 28 febbraio 1989, le specialita' medicinali attualmente inserite nel Prontuario terapeutico, sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 1988; Viste le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del 27 febbraio 1989, in attuazione della predetta disposizione legislativa; Visto l'art. 3, comma 4, della citata legge 1 febbraio 1989, n. 37, il quale stabilisce che alle specialita' medicinali individuate con decreto del 30 luglio 1988 e a quelle di cui al richiamato art. 1, comma 6, della medesima legge si applica la quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, del 40 per cento, con esclusione, dal 1 gennaio 1989, delle categorie esenti; Decreta: Articolo unico 1. Le specialita' medicinali attualmente incluse nel Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1988 richiamato nelle premesse, sono riportate nell'allegato elenco, facente parte integrante del presente decreto. 2. Alle specialita' medicinali di cui al precedente comma 1 si applica la quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, pari al 40% del prezzo di vendita al pubblico, con esclusione delle categorie esenti, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 37. 3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 febbraio 1989 Il Ministro: DONAT CATTIN