IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 1, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, che affida al Ministero della sanita' il compito di provvedere entro il 31 dicembre 1989, su proposta della Commissione consultiva unica del farmaco, alla revisione del Prontuario terapeutico nazionale, secondo quanto stabilito dalla legge 11 marzo 1988, n. 67; Visti i commi 5 e 6, dello stesso art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 37, che demandano alla Commissione consultiva unica del farmaco il compito di indicare quali delle specialita' medicinali incluse nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 1988, e quali delle specialita' medicinali individuate dalla medesima Commissione ai sensi dello stesso comma 6 dell'art. 1, siano da escludere dal Prontuario terapeutico nazionale; Viste le determinazioni adottate dalla Commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del 27 febbraio 1989, in attuazione delle predette disposizioni legislative; Visto il comma 7 dell'art. 1 della legge predetta, il quale stabilisce che l'esclusione dal Prontuario terapeutico prevista dai precedenti commi 5 e 6 ha effetto a decorrere dal 30 giugno 1990; Ritenuto di far decorrere dalla stessa data anche l'esclusione delle altre specialita' medicinali indicate dalla Commissione consultiva unica del farmaco nella citata seduta del 27 febbraio 1989; Decreta: Sono escluse dal Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, con effetto dal 30 giugno 1990, le specialita' medicinali riportate nell'accluso elenco, costituente parte integrante del presente decreto. A decorrere dalla stessa data, le specialita' medicinali predette, per le quali non sia intervenuto un decreto comportante diversa classificazione, sono collocate nella classe d) di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 febbraio 1989 Il Ministro: DONAT CATTIN