IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 32, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 23 dicembre 1982, con la quale e' stata disciplinata la riserva obbligatoria cui sono tenute le aziende di credito di cui all'art. 5 del richiamato regio decreto-legge n. 375/1936, esclusi i Monti di credito su pegno di seconda categoria e le Casse rurali ed artigiane; Vista la successiva modifica apportata alla suddetta disciplina con proprio decreto del 3 maggio 1984, concernente la variazione dell'aliquota della riserva obbligatoria, in casi di diminuzione degli aggregati soggetti a riserva; Visto il proprio decreto n. 103622 del 3 ottobre 1985, con il quale sono state stabilite le modalita' di calcolo della raccolta "in lire di non residenti" ai fini della quantificazione dell'aggregato soggetto a riserva; Visto il proprio decreto del 13 marzo 1987 e la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 20 marzo 1987, con i quali e' stato introdotto l'obbligo di costituire presso la Banca d'Italia una riserva obbligatoria in lire a fronte della raccolta netta in valuta; Visto il proprio decreto del 13 settembre 1987 con il quale e' stato stabilito che l'aliquota di riserva obbligatoria relativa agli incrementi della raccolta netta in valuta e' pari a zero; Considerata la necessita' di pervenire strutturalmente a un piu' efficace e razionale controllo degli aggregati monetari e creditizi in presenza di una crescente mobilita' internazionale dei capitali monetari; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 20 gennaio 1989; Vista la proposta del Governatore della Banca d'Italia; Decreta: A partire dal mese di marzo 1989 l'aliquota di riserva obbligatoria da applicare sugli incrementi della raccolta netta in valuta e' pari al 25 per cento. La riserva costituita e' svincolata applicando alle diminuzioni della raccolta netta in valuta la medesima aliquota. Ai fini della determinazione del versamento dovuto per il mese di marzo 1989, si terra' conto della variazione tra la consistenza media giornaliera di detto mese e quella relativa alle prime tre settimane del precedente mese di febbraio. La Banca d'Italia, che e' incaricata di emanare le iniziali istruzioni applicative, definira' anche gli aggregati da considerare ai fini delle presenti disposizioni e le relative modalita' di calcolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 17 febbraio 1989 Il Ministro: AMATO