IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132; Visto il decreto 5 novembre 1987, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1987, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti; Visto il decreto 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1988, n. 622, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988 con cui sono state istituite le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito della capacita' professionale ed in particolare gli articoli 3 e 4 con i quali vengono fissate le modalita' per la presentazione delle domande di ammissione all'esame; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1988 con il quale e' stato fissato al 30 novembre 1988 il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'ammissione alla prima sessione d'esame da tenersi nella stessa data del 30 novembre 1988 e successive sedute di aggiornamento; Ritenuta la necessita' di regolamentare l'ammissione all'esame di capacita' professionale, successivamente al 30 novembre 1988, e la sua eventuale ripetizione; Considerato che non sono stati previsti i tempi e le modalita' per la suddetta ripetizione nei confronti dei candidati tenuti all'adempimento dell'esame di capacita' professionale, in osservanza della norma transitoria di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, nella sessione del 30 novembre, e successivi aggiornamenti; Ritenuto che i sopracitati casi debbano essere regolamentati, in via analogica, secondo i criteri che vengono assunti in relazione alla normativa "a regime"; Tenuto conto dei tempi ristretti intercorsi fra la pubblicazione del sopracitato decreto ministeriale del 22 novembre 1988 con cui veniva fissato il termine ultimo del 30 novembre 1988 per richiedere l'ammissione all'esame da sostenersi lo stesso 30 novembre 1988; Tenuto conto che e' attualmente in corso la procedura per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi da parte degli organismi di formazione professionale, con ampia documentata esperienza, di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508; Acquisito il parere del comitato centrale per l'albo ai sensi dell'art. 8, punto e), della legge n. 298/74; Decreta: Art. 1. Domande di ammissione all'esame Possono essere ammessi a sostenere l'esame di capacita' professionale i candidati in possesso di uno dei requisiti previsti al successivo art. 2 che ne facciano domanda alla commissione d'esame del capoluogo di regione nella quale risultino residenti. La domanda, redatta in carta legale, dovra' essere prodotta presso la segreteria del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose della competente provincia capoluogo della regione stessa.