IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987,
n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo  1987,  n.
132;
  Visto il decreto 5 novembre 1987, n. 508, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 dicembre 1987, recante disposizioni  in  materia  di
accesso  alla  professione  di  trasportatore  di merci su strada nel
settore dei trasporti;
 Visto   il  decreto  28  ottobre  1988,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'8 novembre 1988, n. 622, ed in particolare l'art. 8;
  Visto  il  decreto  ministeriale 4 novembre 1988 con cui sono state
istituite le commissioni d'esame  per  l'accertamento  del  requisito
della  capacita'  professionale  ed in particolare gli articoli 3 e 4
con i quali vengono fissate le modalita' per la  presentazione  delle
domande di ammissione all'esame;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  novembre 1988 con il quale e'
stato  fissato  al  30  novembre  1988  il  termine  ultimo  per   la
presentazione  delle  domande  per  l'ammissione  alla prima sessione
d'esame  da  tenersi  nella  stessa  data  del  30  novembre  1988  e
successive sedute di aggiornamento;
  Ritenuta  la  necessita' di regolamentare l'ammissione all'esame di
capacita' professionale, successivamente al 30 novembre  1988,  e  la
sua eventuale ripetizione;
  Considerato  che non sono stati previsti i tempi e le modalita' per
la  suddetta  ripetizione  nei   confronti   dei   candidati   tenuti
all'adempimento  dell'esame di capacita' professionale, in osservanza
della norma transitoria di cui all'art. 3 del decreto ministeriale  5
novembre   1987,   nella  sessione  del  30  novembre,  e  successivi
aggiornamenti;
  Ritenuto  che  i  sopracitati casi debbano essere regolamentati, in
via analogica, secondo i criteri che  vengono  assunti  in  relazione
alla normativa "a regime";
  Tenuto  conto  dei  tempi ristretti intercorsi fra la pubblicazione
del sopracitato decreto ministeriale del 22  novembre  1988  con  cui
veniva  fissato il termine ultimo del 30 novembre 1988 per richiedere
l'ammissione all'esame da sostenersi lo stesso 30 novembre 1988;
  Tenuto  conto che e' attualmente in corso la procedura per ottenere
l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi da parte degli  organismi
di formazione professionale, con ampia documentata esperienza, di cui
all'art. 5 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508;
  Acquisito  il  parere  del  comitato  centrale  per l'albo ai sensi
dell'art. 8, punto e), della legge n. 298/74;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                   Domande di ammissione all'esame
  Possono   essere   ammessi   a   sostenere   l'esame  di  capacita'
professionale i candidati in possesso di uno dei  requisiti  previsti
al successivo art. 2 che ne facciano domanda alla commissione d'esame
del capoluogo di regione nella quale risultino residenti.
  La  domanda, redatta in carta legale, dovra' essere prodotta presso
la   segreteria   del   comitato   provinciale   per   l'albo   degli
autotrasportatori  di cose della competente provincia capoluogo della
regione stessa.