AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare  la
lettura  sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di  quelle
modificate  o  richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
                               Art. 1.
  1. Il termine previsto dall'articolo 133 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (a), relativo alla entrata in
funzione  del  servizio  centrale  della  riscossione,  istituito con
l'articolo 1 dello stesso decreto, e' differito al 1›  gennaio  1990.
Alla  stessa  data  e',  altresi',  differito  il  termine,  previsto
dall'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 44 (b), a decorrere dal quale il consorzio nazionale
obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per  la
meccanizzazione  dei  ruoli,  costituito  con  decreto del Presidente
della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume la  denominazione  di
"Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato  e
di enti pubblici".
  2. I termini di cui agli articoli 3, comma 1, 114, comma 1, lettera
a), e 116, comma 2, del citato decreto n. 43 del 1988  (a),  previsti
per  gli  adempimenti  connessi  all'entrata in funzione del servizio
centrale della riscossione, nonche' i termini di cui agli articoli 3,
comma  2,  e  9,  comma  1,  del  citato  decreto n. 44 del 1988 (b),
iniziano a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto.  Dalla  stessa  data  decorre, altresi', il termine previsto
dall'articolo 115, comma 1, del decreto n. 43 del  1988  (a)  per  il
conferimento della concessione dei servizi.
  3.  Il  termine  del  31 dicembre 1988, previsto dall'articolo 118,
comma 1, del citato decreto n. 43 del 1988  (a),  e'  fissato  al  31
dicembre 1989.
 
             (a)  Il  testo  delle disposizioni del D.P.R. n. 43/1988
          alle quali il presente articolo fa rinvio e'  riportato  in
          appendice.
             (b)  Il  testo  delle disposizioni del D.P.R. n. 44/1988
          alle quali il presente articolo fa rinvio e'  riportato  in
          appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Si  trascrive,  nell'ordine, il testo delle disposizioni
          del  D.P.R.   n.  43/1988  (Istituzione  del  Servizio   di
          riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di
          altri enti pubblici, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
          della legge 4 ottobre 1986, n. 657), alle quali l'art. 1 fa
          rinvio:
            "Art.  3  (Commissione  consultiva) , comma 1. - 1. Entro
          due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento,
          con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con i
          Ministri dell'interno, del tesoro e del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  e'  istituita,  nell'ambito del
          Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista
          dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre
          1986, n. 657. La  nomina  a  componente  della  commissione
          degli  esperti  e'  incompatibile  con  la  sussistenza  di
          rapporto di lavoro o di collaborazione con i  concessionari
          o   con   il   consorzio   nazionale   obbligatorio  tra  i
          concessionari del servizio di riscossione".
             "Art.  114 (Ambiti territoriali), comma 1, lettera a). -
          1.   Al  fine   di   pervenire   gradualmente   all'assetto
          definitivo    della    distribuzione   territoriale   delle
          circoscrizioni, per la determinazione delle concessioni  da
          valere   per  il  primo  quinquennio  di  applicazione  del
          funzionamento del servizio centrale di riscossione:
              a)  il  Ministro  delle finanze, con decreto da emanare
          entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
          sentito  il parere della commissione prevista dall'articolo
          3,  determina,  anche  in  deroga   ai   criteri   di   cui
          all'articolo   7,   l'ambito   territoriale   di   ciascuna
          concessione che potra'  essere,  nell'ambito  della  stessa
          provincia, anche di dimensione sub provinciale".
             "Art.  115  (Conferimento  del  servizio  per  il  primo
          quinquennio), comma 1. - 1. Per  il  primo  quinquennio  di
          gestione  del  servizio la concessione sara' conferita, con
          decreto del  Ministro  delle  finanze,  preferibilmente  al
          soggetto  che abbia gestito in proprio, anche sotto diversa
          forma societaria o attraverso i propri  soci,  il  servizio
          esattoriale  con rilevante impegno e particolare efficienza
          in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso.
          L'affidamento  in  concessione  deve  essere  richiesto  al
          servizio  centrale  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del
          Ministro  delle  finanze  che  determina  il  numero  e  la
          dislocazione    degli    sportelli   per   ciascun   ambito
          territoriale e stabilisce la misura dei  compensi  a  norma
          dell'articolo  61; il decreto deve essere emanato entro sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
             "Art. 116 (Definizione dei rapporti dei cessati esattori
          e  ricevitori  provinciali),  commi  1  e   2.   -   1.   I
          concessionari  provvedono,  nei  termini e con le modalita'
          previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  e con l'obbligo di separato
          rendiconto, alla riscossione dei residui crediti in  carico
          alle  cessate  esattorie  e succedono ai titolari di queste
          nei procedimenti concorsuali e  in  quelli  di  riscossione
          coattiva.
             2.  A  tal  fine  i  titolari  delle  cessate  esattorie
          provvedono  a  loro  cura  e  spese   e   sotto   la   loro
          responsabilita'  a trasmettere ai concessionari subentranti
          gli elenchi di tutti i crediti residui,  con  l'indicazione
          dello  stato delle procedure in corso per ciascuno di essi,
          secondo le modalita' e nei termini che  verranno  stabiliti
          con  decreto  del Ministro delle finanze, da emanarsi entro
          otto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.  L'obbligo  dei  concessionari  di provvedere alla
          riscossione sorge con la consegna dei  predetti  elenchi  e
          per  i crediti in essi inclusi; ogni responsabilita' per la
          mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico
          del  cessato  esattore.  Alla  consegna  degli  elenchi  e'
          equiparata,  nel  caso  di  rifiuto   del   concessionario,
          l'intimazione  a riceverli notificata nei modi previsti dal
          codice di procedura civile. La scadenza dei  termini  anche
          processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva
          e' sospesa fino alla scadenza del primo semestre successivo
          all'entrata in funzione del servizio di riscossione".
             "Art.  118 (Rimborso di quote inesigibili degli esattori
          che hanno cessato la  gestione),  comma  1.  -  1.  Per  le
          domande di rimborso per inesigibilita' delle quote iscritte
          nei ruoli, emessi dagli uffici distrettuali  delle  imposte
          dirette,  dai  centri  di servizio e dagli enti impositori,
          posti  in  riscossione  sino  al  31  dicembre  1988,   gli
          adempimenti  di  cui  agli  articoli  90  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.  858,  e  21
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 603, devono essere  espletati  entro  ventiquattro
          mesi   dalla   entrata   in   funzione   del   servizio  di
          riscossione".
             "Art.  133 (Entrata in funzione del servizio centrale di
          riscossione). - 1. Il servizio centrale  della  riscossione
          entra in funzione il 1› gennaio 1989".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:
            Si  trascrive,  nell'ordine,  il testo delle disposizioni
          del D.P.R.  n. 44/1988 (Adeguamento del Consorzio nazionale
          obbligatorio  tra  gli  esattori delle imposte dirette alla
          nuova disciplina del  servizio  di  riscossione,  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre
          1986, n. 657) alle quali l'art. 1 fa rinvio:
            "Art.  1  (Adeguamento  del  consorzio  nazionale tra gli
          esattori delle imposte dirette alla  nuova  disciplina  del
          servizio  di  riscossione),  comma  1.  -  1.  Il consorzio
          nazionale  obbligatorio  tra  gli  esattori  delle  imposte
          dirette   in  carica  per  la  meccanizzazione  dei  ruoli,
          costituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  2
          agosto 1952, n. 1141, assume, con decorrenza dal 1› gennaio
          1989, la denominazione di 'Consorzio nazionale obbligatorio
          tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi
          ed altre entrate  di  pertinenza  dello  Stato  e  di  enti
          pubblici'".
             "Art.  3  (Affidamento  del servizio e articolazione nei
          centri elettrocontabili), commi 1 e 2. - 1. La compilazione
          automatizzata  dei  ruoli,  degli  elenchi  e dei documenti
          indicati all'articolo 1 e'  effettuata  dal  consorzio,  in
          concessione  amministrativa,  per tutto il territorio della
          Repubblica, attraverso i propri centri elettrocontabili.
             2.  All'affidamento  del  servizio  ed alla approvazione
          della relativa convenzione sara' provveduto con decreto del
          Ministro  delle  finanze, da emanarsi entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
             "Art.  9 (Statuto), comma 1. - 1. Entro dieci mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, l'assemblea
          dei  delegati  provinciali  del  consorzio provvedera' alla
          approvazione del nuovo statuto con la  maggioranza  di  due
          terzi  dei  propri  componenti.  Lo  statuto  dovra' essere
          depositato presso il servizio centrale  di  riscossione  di
          cui   all'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   28   gennaio   1988,   n.   43,   concernente:
          'Istituzione  del  servizio di riscossione dei tributi e di
          altre entrate dello Stato e degli altri enti  pubblici',  e
          si  intendera'  approvato  trascorsi,  senza  osservazioni,
          sessanta giorni".