AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... )) Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (a), relativo alla entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, istituito con l'articolo 1 dello stesso decreto, e' differito al 1 gennaio 1990. Alla stessa data e', altresi', differito il termine, previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 (b), a decorrere dal quale il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume la denominazione di "Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici". 2. I termini di cui agli articoli 3, comma 1, 114, comma 1, lettera a), e 116, comma 2, del citato decreto n. 43 del 1988 (a), previsti per gli adempimenti connessi all'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, nonche' i termini di cui agli articoli 3, comma 2, e 9, comma 1, del citato decreto n. 44 del 1988 (b), iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre, altresi', il termine previsto dall'articolo 115, comma 1, del decreto n. 43 del 1988 (a) per il conferimento della concessione dei servizi. 3. Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dall'articolo 118, comma 1, del citato decreto n. 43 del 1988 (a), e' fissato al 31 dicembre 1989.
(a) Il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 alle quali il presente articolo fa rinvio e' riportato in appendice. (b) Il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 44/1988 alle quali il presente articolo fa rinvio e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 1: Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), alle quali l'art. 1 fa rinvio: "Art. 3 (Commissione consultiva) , comma 1. - 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e' istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione". "Art. 114 (Ambiti territoriali), comma 1, lettera a). - 1. Al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni, per la determinazione delle concessioni da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio centrale di riscossione: a) il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 3, determina, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 7, l'ambito territoriale di ciascuna concessione che potra' essere, nell'ambito della stessa provincia, anche di dimensione sub provinciale". "Art. 115 (Conferimento del servizio per il primo quinquennio), comma 1. - 1. Per il primo quinquennio di gestione del servizio la concessione sara' conferita, con decreto del Ministro delle finanze, preferibilmente al soggetto che abbia gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria o attraverso i propri soci, il servizio esattoriale con rilevante impegno e particolare efficienza in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso. L'affidamento in concessione deve essere richiesto al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze che determina il numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale e stabilisce la misura dei compensi a norma dell'articolo 61; il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". "Art. 116 (Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali), commi 1 e 2. - 1. I concessionari provvedono, nei termini e con le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'obbligo di separato rendiconto, alla riscossione dei residui crediti in carico alle cessate esattorie e succedono ai titolari di queste nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva. 2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilita' a trasmettere ai concessionari subentranti gli elenchi di tutti i crediti residui, con l'indicazione dello stato delle procedure in corso per ciascuno di essi, secondo le modalita' e nei termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo dei concessionari di provvedere alla riscossione sorge con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni responsabilita' per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del cessato esattore. Alla consegna degli elenchi e' equiparata, nel caso di rifiuto del concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile. La scadenza dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva e' sospesa fino alla scadenza del primo semestre successivo all'entrata in funzione del servizio di riscossione". "Art. 118 (Rimborso di quote inesigibili degli esattori che hanno cessato la gestione), comma 1. - 1. Per le domande di rimborso per inesigibilita' delle quote iscritte nei ruoli, emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dai centri di servizio e dagli enti impositori, posti in riscossione sino al 31 dicembre 1988, gli adempimenti di cui agli articoli 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, devono essere espletati entro ventiquattro mesi dalla entrata in funzione del servizio di riscossione". "Art. 133 (Entrata in funzione del servizio centrale di riscossione). - 1. Il servizio centrale della riscossione entra in funzione il 1 gennaio 1989". Con riferimento alla nota (b) all'art. 1: Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 44/1988 (Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657) alle quali l'art. 1 fa rinvio: "Art. 1 (Adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione), comma 1. - 1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, la denominazione di 'Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici'". "Art. 3 (Affidamento del servizio e articolazione nei centri elettrocontabili), commi 1 e 2. - 1. La compilazione automatizzata dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all'articolo 1 e' effettuata dal consorzio, in concessione amministrativa, per tutto il territorio della Repubblica, attraverso i propri centri elettrocontabili. 2. All'affidamento del servizio ed alla approvazione della relativa convenzione sara' provveduto con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". "Art. 9 (Statuto), comma 1. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assemblea dei delegati provinciali del consorzio provvedera' alla approvazione del nuovo statuto con la maggioranza di due terzi dei propri componenti. Lo statuto dovra' essere depositato presso il servizio centrale di riscossione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: 'Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici', e si intendera' approvato trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni".