IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 47 della legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; Visto in particolare l'art. 20 di detto decreto, secondo cui con decreto del Ministro della sanita' devono essere stabilite le procedure e le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei candidati; Visto il proprio decreto del 31 gennaio 1983 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile 1983), per la disciplina degli esami di idoneita' nazionale a dirigente o sovraintendente o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente, e, in particolare gli articoli 3, 4 e 5 sulle modalita' di svolgimento delle prove di esame, nonche' l'art. 26 circa i criteri di equiparazione dei servizi prestati negli enti di provenienza; Ritenuto opportuno modificare la procedura delle prove stesse, onde adeguarla a criteri di maggiore funzionalita', snellezza e razionalita', per la migliore tutela degli interessi dell'amministrazione e dei candidati; Visto il conforme parere espresso in merito dal Consiglio superiore di sanita' in data 14 ottobre 1987; Decreta: Gli articoli 3, 4 e 5 e 26 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 sono sostituiti dai seguenti: Art. 3 (Modalita' di svolgimento delle prove di esame). - Nel giorno stabilito per l'esame la commissione deve procedere in via preliminare: 1) all'estrazione di due argomenti tratti dal programma di esame e alla formulazione di due quesiti, con un minimo di tre domande ciascuna, per l'espletamento della prova di cui al punto 1) dell'art. 2; 2) all'estrazione di due argomenti tratti dal programma di esame e alla formulazione di due problemi per l'espletamento della prova di cui al punto 2) dell'art. 2; 3) all'estrazione di quattro argomenti tratti dal programma di esame e alla formulazione di quattro temi per l'espletamento delle prove di cui al punto 3) dell'art. 2. La commissione provvede, alla presenza dei candidati, ad imbussolare i numeri corrispondenti alle singole prove di esame in appositi distinti contenitori. Uno dei candidati estrae quattro numeri ai quali corripondono le quattro prove che devono formare oggetto dell'esame, uno per ciascuna delle prove di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 2) e due per le prove di cui al punto 3) del medesimo art. 2). La commissione da' lettura del quesito costituente la prova di cui al punto 1) dell'art. 2, del problema costituente quella di cui al punto 2) e dei temi oggetto delle due prove di cui al punto 3) del medesimo articolo. Per lo svolgimento delle prove predette sono assegnate otto ore. Le prove scritte devono essere compiute, sotto pena di nullita', esclusivamente su carta fornita dalla commissione esaminatrice, recante il timbro del Ministero della sanita' e la firma di uno dei commissari e del segretario. A ciascun candidato sono consegnate, inoltre, due buste di cui una grande e una piccola contenente un foglietto bianco. Durante lo svolgimento delle prove e' vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, o di mettersi in comunicazione con altri soggetti, salvo che con i membri della commissione esaminatrice per motivi attinenti alla modalita' di svolgimento dell'esame. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice o per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Durante lo svolgimento delle prove sono tenuti a permanere nei locali degli esami almeno due membri della commissione e il segretario; tale adempimento deve risultare dai verbali dell'esame. Durante le prove e fino alla consegna degli elaborati, il candidato non puo' uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati. La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento degli esami puo' avvalersi del personale messo a disposizione dal Ministero della sanita'. Art. 4 (Adempimenti dei candidati e della commissione). - Il candidato, svolte le prove senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette i fogli nella busta grande. Quindi, scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel foglietto piccolo che chiude nella busta piccola previa identificazione da parte dei commissari presenti. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o ai membri in quel momento presenti, i quali vi appongono, attraverso il lembo di chiusura, la propria firma. Al termine delle prove, tutte le buste vengono raccolte in uno o piu' plichi che, debitamente suggellati, sono firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa, in seduta plenaria, al momento di procedere alla revisione delle prove. Il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'aperrtura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto sugli elaborati e sulla busta piccola che vi e' acclusa. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni dei singoli elaborati. Al termine della lettura di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalita' dei candidati. Il numero segnato sulla busta piccola e' riportato su foglietto inserito nella stessa. Si procede, in tal modo, al riconoscimento del nome dell'autore di ogni elaborato. Al termine della correzione di tutti gli elaborati relativi alle prove di esame, si procede alla formulazione di un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, riportando i voti attribuiti a ciascuno di essi in ogni prova. La commissione formula, infine, la graduatoria dei soli candidati idonei indicando per ciascuno di essi il punteggio complessivo delle quattro prove espresso in centesimi. Art. 5 (Valutazione delle prove di esame). - Per la valutazione delle prove, la commissione dispone di 25 punti ciascuna, per un totale di 100 punti per le quattro prove. In ciascuna prova il candidato deve, comunque, conseguire ai fini dell'idoneita' un punteggio non inferiore al minimo, corrispondente ai 6/10 dei punti previsti. Non puo' essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia raggiunto il punteggio minimo di 70/100 risultante dalla somma dei voti attribuiti alle singole prove. Art. 26 (Criteri di equiparazione dei servizi prestati negli enti di provenienza). - Ai fini della valutazione, i servizi precedentemente prestati negli enti, servizi e presidi trasferiti alle unita' sanitarie locali, e nelle pubbliche amministrazioni, vanno ricondotti alle discipline ed ai servizi che richiedono idoneita' di fianco a ciascuno indicati: consorzi provinciali antitubercolari: pneumologia; ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria; laboratori igiene e profilassi (sezione medico-micrografica): microbiologia - igiene epidemiologia e sanita' pubblica; istituzioni provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria; ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene epidemiologia e sanita' pubblica; medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base; funzionario medico presso il Ministero della sanita' o medico provinciale: igiene epidemiologia e sanita' pubblica; igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri; organizzazione dei servizi sanitari di base; medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base; medico del lavoro: medicina del lavoro; funzionario medico regionale: organizzazione dei servizi sanitari di base; funzionari medici mutualistici: organizzazione servizi sanitari di base; medicina legale e delle assicurazioni sociali (se in possesso di relativa specializzazione); funzionari medici dell'INAIL e dell'INPS: medicina legale e delle assicurazioni sociali; ovvero: medicina del lavoro, se in possesso della qualifica specifica attestata dall'amministrazione di appartenenza; ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro; sovraintendente, direttore sanitario, vice direttore sanitario o ispettore sanitario: igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri; funzionario veterinario presso il Ministero della sanita' o regione o istituti zooprofilattici sperimentali o di comuni, province o loro consorzi: veterinario delle due aree funzionali di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979; funzionario farmacista presso il Ministero della sanita': farmacista dirigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, addi' 2 marzo 1989 Il Ministro: DONAT CATTIN