IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, recante: "Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica e il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonche' integrazione allo stesso decreto"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: "Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale"; Visto, in particolare, l'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, concernente lo scioglimento degli istituti di patronato che non siano piu, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare o per i quali siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e la nomina del liquidatore; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1972, con il quale e' stata approvata la costituzione dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.), promosso dalla Associazione comunita' dei braccianti; Visto lo statuto del predetto ente, approvato in un unico contesto con l'atto di costituzione dell'ente medesimo; Vista la delibera in data 17 novembre 1983, con cui il consiglio generale della comunita' dei braccianti ha provveduto alla nomina del commissario straordinario nella persona del cav. uff. Salvatore de Marco; Vista la comunicazione telegrafica in data 8 febbraio 1989 da parte del presidente della comunita' braccianti; Viste le risultanze di gestione esposte dall'Istituto in epigrafe nei propri bilanci consuntivi a far tempo dal 1984 e da cui emerge un consolidato disavanzo patrimoniale pari a L. 8.098.783.633 per il 1984, L. 6.662.906.693 per il 1985, L. 6.247.364.922 per il 1986 e L. 6.470.563.257 per il 1987, dato quest'ultimo da riconsiderare sulla base dei crediti e debiti maturati anche nei confronti del "Fondo patronati"; Vista la comunicazione dell'Associazione comunita' dei braccianti, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 747, con cui la stessa dichiara di operare limitatamente in sei regioni e dodici province; Visto l'esito degli accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale dagli ispettorati provinciali del lavoro sulla situazione organizzativa dell'Istituto di patronato in epigrafe, che risulta con sedi operative limitatamente in diciotto province; Constatato il permanere di una carente situazione organizzativa e di grave dissesto finanziario; Considerato che negli esercizi finanziari a partire dal 1984 non risulta alcun apporto di sostengo economico da parte dell'associazione promotrice alla gestione del patronato in epigrafe; Ritenuta la necessita' di procedere allo scioglimento dell'Istituto di patronato I.P.L.A.S. nonche' alla nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.) e' sciolto con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.