IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli  istituti  di
patronato  e  di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561;
  Vista  la  legge  27  marzo 1980, n. 112, recante: "Interpretazione
autentica delle norme concernenti  la  personalita'  giuridica  e  il
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, nonche' integrazione allo stesso decreto";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 1017, concernente: "Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27
marzo  1980,  n.  112,  relativa  agli  istituti  di  patronato  e di
assistenza sociale";
  Visto,   in   particolare,  l'art.  6,  terzo  comma,  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.  804,
concernente lo scioglimento degli istituti di patronato che non siano
piu, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare o per i quali siano
venuti  meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e la nomina
del liquidatore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  gennaio 1972, con il quale e'
stata approvata la costituzione  dell'Istituto  di  patronato  per  i
lavoratori   agricoli   subordinati   (I.P.L.A.S.),   promosso  dalla
Associazione comunita' dei braccianti;
  Visto  lo statuto del predetto ente, approvato in un unico contesto
con l'atto di costituzione dell'ente medesimo;
  Vista  la  delibera  in data 17 novembre 1983, con cui il consiglio
generale della comunita' dei braccianti ha provveduto alla nomina del
commissario  straordinario  nella  persona del cav. uff. Salvatore de
Marco;
  Vista la comunicazione telegrafica in data 8 febbraio 1989 da parte
del presidente della comunita' braccianti;
  Viste  le  risultanze di gestione esposte dall'Istituto in epigrafe
nei propri bilanci consuntivi a far tempo dal 1984 e da cui emerge un
consolidato  disavanzo  patrimoniale  pari  a L. 8.098.783.633 per il
1984, L. 6.662.906.693 per il 1985, L. 6.247.364.922 per il 1986 e L.
6.470.563.257  per  il 1987, dato quest'ultimo da riconsiderare sulla
base dei crediti e debiti maturati anche  nei  confronti  del  "Fondo
patronati";
  Vista  la comunicazione dell'Associazione comunita' dei braccianti,
eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica  11
agosto   1966,  n.  747,  con  cui  la  stessa  dichiara  di  operare
limitatamente in sei regioni e dodici province;
  Visto  l'esito  degli  accertamenti esperiti su tutto il territorio
nazionale dagli ispettorati provinciali del lavoro  sulla  situazione
organizzativa dell'Istituto di patronato in epigrafe, che risulta con
sedi operative limitatamente in diciotto province;
  Constatato  il  permanere di una carente situazione organizzativa e
di grave dissesto finanziario;
  Considerato  che  negli  esercizi finanziari a partire dal 1984 non
risulta   alcun   apporto   di   sostengo    economico    da    parte
dell'associazione promotrice alla gestione del patronato in epigrafe;
  Ritenuta la necessita' di procedere allo scioglimento dell'Istituto
di  patronato  I.P.L.A.S.  nonche'  alla   nomina   del   commissario
liquidatore;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  del  terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.  804,  l'Istituto  di
patronato  per  i  lavoratori  agricoli  subordinati  (I.P.L.A.S.) e'
sciolto con effetto dalla data di pubblicazione del presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale.