IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  aprile 1988, n. 17696, con il
quale sono state approvate, tra l'altro, le tariffe di  assicurazione
sulla  vita  e  le  condizioni  speciali  di polizza presentate dalla
Societa' cattolica di assicurazione, con sede in Verona;
  Vista la domanda in data 29 settembre 1988 della Societa' cattolica
di  assicurazioni,  con  sede   in   Verona,   intesa   ad   ottenere
l'approvazione   di   alcuni   tassi   di   premio   a  modifica  dei
corrispondenti tassi di una tariffa di assicurazione  sulla  vita  in
vigore;
  Vista  la lettera in data 1› dicembre 1988, n. 823348, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  La  Societa'  cattolica  di  assicurazione,  con sede in Verona, e'
autorizzata ad utilizzare, per l'emissione di un solo  contratto  con
premio unico lordo pari a lire 400 milioni, i tassi di premio di lire
2.013,61 e lire 1.992,03 per ogni 100  lire  di  rendita  assicurata,
relativi a teste maschili di anni 34 e 35 rispettivamente, a modifica
dei corrispondenti tassi di premio della tariffa DS  -  assicurazione
di rendita vitalizia immediata, approvata con decreto ministeriale 28
aprile 1988, a condizione che la quota del rendimento finanziario del
fondo RISPEVI trattenuta sia non inferiore ad un punto percentuale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 13 febbraio 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA