IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la lettera n. 21706 del 5 ottobre 1988, con la quale il rettore dell'Universita' degli studi di Venezia segnala errori ed omissioni presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, di modifica dello statuto dell'Universita' medesima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1988, con il quale e' stato istituito il corso di laurea in scienze ambientali presso l'Universita' degli studi di Venezia; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le rettifiche richieste al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1988, e' rettificato ed integrato come segue: Il secondo comma del dispositivo, l'art. 31 e il comma che segue sono cosi' rettificati: "Il primo comma dell'art. 31, relativo alla facolta' di chimica industriale, e' soppresso e sostituito con i seguenti commi: La facolta' di chimica industriale conferisce i seguenti titoli: 1) laurea in chimica industriale; 2) laurea in scienze ambientali (indirizzo suolo). I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 32 (Laurea in chimica industriale). - Il corso di laurea in chimica industriale e' costituito da un biennio di studi propedeutici e da un triennio di studi di applicazione". Art. 33 - nella prima riga del vigente art. 32, che muta in art. 33, l'espressione: "Gli insegnamenti della facolta' di chimica industriale..." muta come segue: "Gli insegnamenti del corso di laurea in chimica industriale...". Art. 34 - nella prima riga del vigente art. 33, che muta in art. 34, l'espressione: "Nella facolta' di chimica industriale..." muta come segue: "Nel corso di laurea in chimica industriale...". Dopo l'art. 35, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il corso di laurea in scienze ambientali (indirizzo suolo) con gli articoli relativi, come di seguito riportato: Art. 37 - e' rettificato in art. 36 e nel testo dell'articolo l'espressione: "... monte orario didattico in tremila ore" e' cosi' rettificata: "... monte orario didattico di tremila ore". Art. 38 - e' rettificato in art. 37 e nel testo dell'articolo la denominazione dell'insegnamento: "1) analisi chimica-strumentale" dell'orientamento chimico, e' cosi' rettificata: "1) analisi chimica strumentale". Inoltre nel penultimo comma e' eliminata la congiunzione "e" posta dopo la parola "richiedente". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1989 Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 108