IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  5  ottobre  1988, 10 ottobre 1988, 24
ottobre 1988 e 28 novembre 1988 della Colonia vita S.p.a.,  con  sede
in  Milano,  intese  ad  ottenere l'approvazione di alcune tariffe di
assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;
  Viste le lettere in data 25 novembre 1988, n. 823285 e n. 823286, e
7 dicembre 1988, n. 823377 e n. 823378, con le quali  l'Istituto  per
la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali
di polizza, presentate dalla Colonia vita S.p.a., con sede in Milano:
   1)  tariffa  di  assicurazione  complementare  per  l'esonero  del
pagamento dei premi in caso di invalidita';
   2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precente
punto 1);
   3) tariffa di assicurazione complementare "garanzia di famiglia";
   4)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 3);
   5) tariffa di assicurazione mista a premio unico;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione  della  prestazione  garantita,   della   sopraindicata
tariffa di assicurazione sulla vita;
   7)  condizioni  speciali di polizza regolanti l'emissione a favore
dei dipendenti  della  rappresentanza  generale  per  l'Italia  della
Colonia,  della  Colonia  vita  S.p.a.  e/o  del  relativo coniuge di
contratti di assicurazione sulla vita stipulati  mediante  l'adozione
dei  tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio
di tariffa. Per i  contratti  stipulati  a  favore  dei  coniugi  dei
dipendenti  delle  due  citate  imprese sara' necessario prevedere la
trattenuta  del  relativo  costo  direttamente  dallo  stipendio  del
dipendente stesso;
   8)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  permanente  stipulata  a favore dei dirigenti di aziende
industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e CONFITARMA
da  parte  della  societa'  in oggetto aderente al "Pool italiano per
l'assicurazione di gruppo per il caso di  morte  ed  invalidita'  dei
dirigenti   di  aziende  industriali",  in  forza  dell'art.  12  del
contratto collettivo nazionale di lavoro  dei  dirigenti  di  aziende
industriali, stipulato in data 16 maggio 1985;
   9)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  permanente  stipulata  a favore dei dirigenti di aziende
industriali;
   10)  condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente  stipulata
a  favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi,
da  parte  della  societa'  in  oggetto   aderente   al   "Pool   per
l'assicurazione  di  gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei
dirigenti di aziende industriali aderenti  alla  Confapi",  in  forza
dell'art.  12  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dei
dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985;
   11)  condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  stipulata  da  aziende a favore dei propri dipendenti in
base a contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro.
  Le  condizioni  speciali  di polizza di cui ai precedenti punti 8),
9), 10) e 11) si applicano alle tariffe di  assicurazione  temporanea
di  gruppo  per  il  caso  di  morte  o  per  il  caso  di morte e di
invalidita' permanente, approvate  con  decreto  ministeriale  del  9
settembre 1988.