IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 5 ottobre 1988, 10 ottobre 1988, 24 ottobre 1988 e 28 novembre 1988 della Colonia vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza; Viste le lettere in data 25 novembre 1988, n. 823285 e n. 823286, e 7 dicembre 1988, n. 823377 e n. 823378, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Colonia vita S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffa di assicurazione complementare per l'esonero del pagamento dei premi in caso di invalidita'; 2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precente punto 1); 3) tariffa di assicurazione complementare "garanzia di famiglia"; 4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa di assicurazione mista a premio unico; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della sopraindicata tariffa di assicurazione sulla vita; 7) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore dei dipendenti della rappresentanza generale per l'Italia della Colonia, della Colonia vita S.p.a. e/o del relativo coniuge di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa. Per i contratti stipulati a favore dei coniugi dei dipendenti delle due citate imprese sara' necessario prevedere la trattenuta del relativo costo direttamente dallo stipendio del dipendente stesso; 8) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e CONFITARMA da parte della societa' in oggetto aderente al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte ed invalidita' dei dirigenti di aziende industriali", in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali, stipulato in data 16 maggio 1985; 9) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali; 10) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi, da parte della societa' in oggetto aderente al "Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi", in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985; 11) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' stipulata da aziende a favore dei propri dipendenti in base a contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro. Le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 8), 9), 10) e 11) si applicano alle tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidita' permanente, approvate con decreto ministeriale del 9 settembre 1988.