IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in data 23 agosto 1988 e 28 novembre 1988 della
Unione Subalpina di assicurazioni societa' per azioni,  con  sede  in
Torino,   intese   ad  ottenere  l'approvazione  di  una  tariffa  di
assicurazione sulla vita e  delle  relative  condizioni  speciali  di
polizza;
  Vista  la  lettera in data 9 dicembre 1988, n. 823404, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, la
seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
speciali   di   polizza,   presentate   dalla   Unione  Subalpina  di
assicurazioni societa' per azioni, con sede in Torino:
   1)  tariffa  RXII  cost  (ECU)  assicurazione mista a premio annuo
costante ed a capitale espressi in ECU (unita' di conto europea), con
prestazione  aggiuntiva  in  casi  di  morte  o  in caso di vita alla
scadenza (bonus finale). I tassi di premio adottati sono  gli  stessi
della tariffa RXII cost - assicurazione mista a premio annuo costante
con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso  di  vita  alla
scadenza, approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della sopracitata  tariffa
RXII cost (ECU).