IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 23 agosto 1988 e 28 novembre 1988 della Unione Subalpina di assicurazioni societa' per azioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza; Vista la lettera in data 9 dicembre 1988, n. 823404, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Unione Subalpina di assicurazioni societa' per azioni, con sede in Torino: 1) tariffa RXII cost (ECU) assicurazione mista a premio annuo costante ed a capitale espressi in ECU (unita' di conto europea), con prestazione aggiuntiva in casi di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa RXII cost - assicurazione mista a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della sopracitata tariffa RXII cost (ECU).