IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 11 agosto 1988, 23 agosto 1988 e 28 novembre 1988 de l'Italica - Dival vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza; Viste le lettere in data 1 dicembre 1988, n. 823343 e 9 dicembre 1988, n. 823403, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, ha comunicato che che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate da l'Italica - Dival vita S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffa RXII cost (ECU) assicurazione mista a premio annuo costante ed a capitale espressi in ECU (unita' di conto europea), con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa RXII cost - assicurazione mista a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza - approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della sopracitata tariffa RXII cost (ECU); 3) condizioni speciali di polizza delle tariffe GXII u - assicurazione mista a premio unico con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare GESTIRAS, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, per forme individuali, approvata con decreto ministeriale 18 dicembre 1985, e GXII u/coll - assicurazione mista a premio unico con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare GESTIRAS, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, per forme collettive, approvata con decreto ministeriale del 10 ottobre 1986. Le condizioni di polizza di cui al punto 3) risultano sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1985.