IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  11  agosto  1988, 23 agosto 1988 e 28
novembre 1988 de l'Italica - Dival vita S.p.a., con sede  in  Milano,
intese  ad  ottenere  l'approvazione  di una tariffa di assicurazione
sulla vita e di condizioni speciali di polizza;
  Viste  le  lettere in data 1› dicembre 1988, n. 823343 e 9 dicembre
1988, n. 823403, con la  quale  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private e di interesse collettivo ISVAP, ha comunicato
che  che  non  esistono  elementi  ostativi   alla   emanazione   del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, la
seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali
di  polizza, presentate da l'Italica - Dival vita S.p.a., con sede in
Milano:
   1)  tariffa  RXII  cost  (ECU)  assicurazione mista a premio annuo
costante ed a capitale espressi in ECU (unita' di conto europea), con
prestazione  aggiuntiva  in  caso  di  morte  o  in caso di vita alla
scadenza (bonus finale). I tassi di premio adottati sono  gli  stessi
della tariffa RXII cost - assicurazione mista a premio annuo costante
con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso  di  vita  alla
scadenza - approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della sopracitata  tariffa
RXII cost (ECU);
   3)   condizioni  speciali  di  polizza  delle  tariffe  GXII  u  -
assicurazione mista a premio unico con capitale espresso in parti del
fondo  comune  di  investimento  mobiliare GESTIRAS, con abbinata una
assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale  decrescente
annualmente,   per   forme   individuali,   approvata   con   decreto
ministeriale 18 dicembre 1985, e GXII u/coll - assicurazione mista  a
premio  unico  con  capitale  espresso  in  parti del fondo comune di
investimento  mobiliare  GESTIRAS,  con  abbinata  una  assicurazione
temporanea  per  il caso di morte a capitale decrescente annualmente,
per forme collettive,  approvata  con  decreto  ministeriale  del  10
ottobre 1986.
  Le  condizioni  di polizza di cui al punto 3) risultano sostitutive
delle analoghe approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1985.