AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... )) Art. 1. (( 1. Per i rifiuti speciali industriali e per quelli tossici e )) (( nocivi prodotti in Italia e provenienti da operazioni di )) (( bonifica di aree ubicate in Paesi esteri trasportati via mare )) (( per i quali sia accertata una situazione di emergenza, si )) (( provvede con decreto del Ministro per il coordinamento della )) (( protezione civile di concerto con il Ministro dell'ambiente, )) (( sentiti le regioni e gli enti locali interessati in ordine alla )) (( individuazione del porto di attracco e del sito per lo )) (( stoccaggio provvisorio controllato, alle modalita' di )) (( smaltimento e alla definizione degli interventi necessari, ivi )) (( compresi quelli indispensabili per assicurare le condizioni di )) (( sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate. Nel )) (( caso di mancata intesa con le regioni si provvede con decreto )) (( del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione )) (( del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il )) (( coordinamento della protezione civile, di concerto con il )) (( Ministro dell'ambiente. )) 2. Le misure attuative degli interventi di cui al comma 1 sono stabilite con apposite ordinanze emanate, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938 (a) , dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente. (( 2-bis L'articolo 9-decies (( del decreto-legge 9 settembre )) (( 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 9 novembre 1988, n. 475 (b), e' abrogato. )) (( 2-ter . I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con cio' )) (( intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, )) (( nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre )) (( 1978, n. 833 (c), erogano in forma organizzata e continuativa )) (( le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi )) (( di cui all'articolo 2 della medesima legge (c), sono )) (( considerati rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti )) (( urbani. )) (( 2-quater . Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro )) (( della sanita', individua le frazioni dei rifiuti ospedalieri da )) (( qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonche' )) (( le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari )) (( sistemi di smaltimento. )) (( 2-quinquies . La durata dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti )) (( speciali di cui al comma 2- ter non deve superare quarantotto )) (( ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura )) (( pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della )) (( presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali )) (( all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di )) (( smaltimento. )) (( 2-sexies . I rifiuti speciali di cui al comma 2- ter debbono )) (( essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti )) (( autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di )) (( smaltimento dei rifiuti. )) (( 2-septies . Nel caso in cui non siano disponibili nel )) (( territorio delle singole regioni strutture che assicurino la )) (( termodistruzione, ai sensi delle vigenti disposizioni, il )) (( Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della )) (( sanita', definisce i criteri specifici per l'adeguamento entro )) (( il 31 dicembre 1989 dei piani regionali di smaltimento )) (( nonche' modalita' per l'adeguamento degli impianti e per )) (( l'ammissione prioritaria ai finanziamenti del FIO )) (( destinati all'ambiente. )) (( 2-octies . La disposizione del comma 2-sexies si applica )) (( a decorrere dai termini fissati nei decreti previsti dal comma )) (( 2-septies, da adottare entro il 30 aprile 1989. )) (( 2-novies . All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 )) (( settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 9 novembre 1988, n. 475 (b), le parole: "di quelli di cui )) (( al n. 3) del terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di )) (( quelli di cui al n. 3) del quarto comma". ))
(a) Il secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 829/1982 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali) prevede che: "Con le disponibilita' del predetto fondo (trattasi del Fondo per la protezione civile, (( n.d.r. )) ), come integrato ai sensi del successivo art. 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre alle attivita' previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con la necessita' dell'emergenza, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamita' naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303 (Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982, (( n.d.r. )) )". (b) Il testo dell'art. 9- (( decies )) e del comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 397/1988 e' riportato in appendice. (c) Il testo dell'art. 2 della legge n. 833/1978 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 1: Il D.L. n. 397/1988 reca: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali". Si trascrive il testo del relativo art. 9-decies, abrogato dal decreto qui pubblicato, e del comma 5 dell'art. 3, come modificato dal medesimo decreto: "Art. 9-decies (Rifiuti ospedalieri). - 1. Tutti i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con cio' intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, non sono assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che per l'incenerimento, fatta eccezione per i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari. 2. Devono intendersi rifiuti speciali anche quelli provenienti dalle attivita' di ristorazione esercitate all'interno della struttura sanitaria. 3. La durata dello stoccaggio temporaneo di detti rifiuti presso le strutture sanitarie di cui al comma 1 non deve superare le quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di trattamento. 4. I rifiuti speciali di cui al comma 1 debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti". "Art. 3, comma 5. - L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, gia' prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e' esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915". Il testo vigente dell'art. 19 del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), richiamato nel comma soprariportato, e' il seguente: "Art. 19 (Registri di carico e scarico). - Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonche' presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, sul quale saranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente: per gli impianti di produzione: quantita' prodotte, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto; per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto; per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantita' trattate; per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantita' stoccate; per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto. Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato. In caso di cessazione di attivita' i registri devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione". Il n. 3) del quarto comma dell'art. 2 del medesimo D.P.R. n. 915/1982, richiamato anch'esso nel comma 5 soprariportato, concerne i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti. Con riferimento alla nota (c) all'art. 1: Il testo dell'art. 2 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 2 (Gli obiettivi). - Il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo e' assicurato mediante: 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunita'; 2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 4) la riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita' somatica e psichica; 5) la promozione e la salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro; 6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonche' la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata; 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocivita' e la economicita' del prodotto; 8) la formazione professionale e permanente nonche' l'aggiornamento scientifico culturale del personale del Servizio sanitario nazionale. Il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue: a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del Paese; b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla saute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari; c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternita' e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalita' perinatale ed infantile; d) la promozione della salute nell'eta' evolutiva, garantendo l'attuazione dei serivizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati; e) la tutela sanitaria delle attivita' sportive; f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione; g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificita' delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici; h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo".