AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare  la
lettura  sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di  quelle
modificate  o  richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
                               Art. 1.
(( 1. Per i rifiuti speciali industriali e per quelli tossici e    ))
(( nocivi prodotti in Italia e provenienti da operazioni di        ))
(( bonifica di aree ubicate in Paesi esteri trasportati via mare   ))
(( per i quali sia accertata una situazione di emergenza, si       ))
(( provvede con decreto del Ministro per il coordinamento della    ))
(( protezione civile di concerto con il Ministro dell'ambiente,    ))
(( sentiti le regioni e gli enti locali interessati in ordine alla ))
(( individuazione del porto di attracco e del sito per lo          ))
(( stoccaggio provvisorio controllato, alle modalita' di           ))
(( smaltimento e alla definizione degli interventi necessari, ivi  ))
(( compresi quelli indispensabili per assicurare le condizioni di  ))
(( sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate. Nel ))
(( caso di mancata intesa con le regioni si provvede con decreto   ))
(( del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione ))
(( del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il     ))
(( coordinamento della protezione civile, di concerto con il       ))
(( Ministro dell'ambiente.                                         ))
 2.  Le  misure  attuative  degli  interventi  di cui al comma 1 sono
stabilite con apposite ordinanze emanate, ai sensi  dell'articolo  1,
secondo   comma,   del   decreto-legge  12  novembre  1982,  n.  829,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982,  n.  938
(a)  ,  dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di
concerto con il Ministro dell'ambiente.
((     2-bis L'articolo 9-decies (( del decreto-legge 9 settembre  ))
(( 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge        ))
(( 9 novembre 1988, n. 475 (b), e' abrogato.                       ))
(( 2-ter . I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con cio'  ))
(( intendendo tutte le strutture pubbliche e private che,          ))
(( nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre  ))
(( 1978, n. 833 (c), erogano in forma organizzata e continuativa   ))
(( le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi  ))
(( di cui all'articolo 2 della medesima legge (c), sono            ))
(( considerati rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti        ))
(( urbani.                                                         ))
(( 2-quater . Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro  ))
(( della sanita', individua le frazioni dei rifiuti ospedalieri da ))
(( qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonche'  ))
(( le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari ))
(( sistemi di smaltimento.                                         ))
(( 2-quinquies . La durata dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti ))
(( speciali di cui al comma 2- ter non deve superare quarantotto   ))
(( ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura      ))
(( pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della ))
(( presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali        ))
(( all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di      ))
(( smaltimento.                                                    ))
(( 2-sexies . I rifiuti speciali di cui al comma 2- ter debbono    ))
(( essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti       ))
(( autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di          ))
(( smaltimento dei rifiuti.                                        ))
(( 2-septies . Nel caso in cui non siano disponibili nel           ))
(( territorio delle singole regioni strutture che assicurino la    ))
(( termodistruzione, ai sensi delle vigenti disposizioni, il       ))
(( Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della       ))
(( sanita', definisce i criteri specifici per l'adeguamento entro  ))
(( il 31 dicembre 1989 dei piani regionali di smaltimento          ))
(( nonche' modalita' per l'adeguamento degli impianti e per        ))
(( l'ammissione prioritaria ai finanziamenti del FIO               ))
(( destinati all'ambiente.                                         ))
(( 2-octies . La disposizione del comma 2-sexies si applica        ))
(( a decorrere dai termini fissati nei decreti previsti dal comma  ))
(( 2-septies, da adottare entro il 30 aprile 1989.                 ))
(( 2-novies . All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9         ))
(( settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 9 novembre 1988, n. 475 (b), le parole: "di quelli di cui ))
(( al n. 3) del terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di   ))
(( quelli di cui al n. 3) del quarto comma".                       ))
 
             (a)  Il  secondo  comma dell'art. 1 del D.L. n. 829/1982
          (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  da
          calamita'  naturali o eventi eccezionali) prevede che: "Con
          le disponibilita' del predetto fondo  (trattasi  del  Fondo
          per la protezione civile, (( n.d.r. )) ), come integrato ai
          sensi  del  successivo  art.  2,   il   Ministro   per   il
          coordinamento della protezione civile, oltre alle attivita'
          previste nel decreto-legge  di  cui  al  precedente  comma,
          sentito   il  parere  delle  regioni  interessate,  che  va
          espresso entro un termine  compatibile  con  la  necessita'
          dell'emergenza,  provvede,  anche  in  deroga  alle vigenti
          disposizioni, ivi comprese quelle di contabilita'  generale
          dello  Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze
          ed  alla  riattazione  degli   immobili   e   delle   opere
          danneggiate da calamita' naturali o eventi eccezionali, ivi
          compresi gli interventi di cui al  decreto-legge  2  aprile
          1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29
          maggio 1982, n. 303 (Interventi in favore delle popolazioni
          della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto
          del 21 marzo 1982, (( n.d.r. )) )".
             (b)  Il  testo  dell'art.  9- (( decies )) e del comma 5
          dell'art. 3 del D.L. n. 397/1988 e' riportato in appendice.
             (c)  Il  testo  dell'art.  2  della legge n. 833/1978 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:
             Il  D.L.  n.  397/1988  reca:  "Disposizioni  urgenti in
          materia  di  smaltimento  dei  rifiuti   industriali".   Si
          trascrive il testo del relativo art. 9-decies, abrogato dal
          decreto qui pubblicato, e del comma  5  dell'art.  3,  come
          modificato dal medesimo decreto:
             "Art.  9-decies  (Rifiuti  ospedalieri).  -  1.  Tutti i
          rifiuti  provenienti  da  strutture  sanitarie,  con   cio'
          intendendo  tutte  le  strutture  pubbliche  e private che,
          nell'ambito  delle  disposizioni  dettate  dalla  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,  erogano  in  forma organizzata e
          continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento
          degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge,
          non sono assimilabili ai  rifiuti  urbani,  salvo  che  per
          l'incenerimento,  fatta  eccezione  per  i residui cartacei
          prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e
          contenitori  fisicamente  esclusi  dal circuito dei servizi
          sanitari.
             2.  Devono  intendersi  rifiuti  speciali  anche  quelli
          provenienti  dalle  attivita'  di  ristorazione  esercitate
          all'interno della struttura sanitaria.
             3.  La  durata  dello  stoccaggio  temporaneo  di  detti
          rifiuti presso le strutture sanitarie di cui al comma 1 non
          deve   superare   le   quarantotto   ore.  Al  direttore  o
          responsabile sanitario della struttura pubblica  o  privata
          compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma
          fino al conferimento  dei  rifiuti  speciali  all'operatore
          autorizzato al trasporto verso l'impianto di trattamento.
             4.  I  rifiuti speciali di cui al comma 1 debbono essere
          smaltiti   mediante   termodistruzione   presso    impianti
          autorizzati  ai  sensi  delle  vigenti  norme in materia di
          smaltimento dei rifiuti".
            "Art.  3,  comma 5. - L'obbligo della tenuta dei registri
          di carico e scarico, gia' prevista dall'art. 19 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
          e' esteso ai produttori di rifiuti  speciali  derivanti  da
          lavorazioni  industriali  ed  artigianali con esclusione di
          quelli di cui al n. 3) del quarto  comma  dell'art.  2  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
          n. 915".
             Il  testo  vigente  dell'art.  19 del D.P.R. n. 915/1982
          (Attuazione delle  direttive  CEE  n.  75/442  relativa  ai
          rifiuti,   n.   76/403   relativa   allo   smaltimento  dei
          policlorodifenili e dei  policlorotrifenili  e  n.   78/319
          relativa ai rifiuti tossici e nocivi), richiamato nel comma
          soprariportato, e' il seguente:
            "Art.  19  (Registri  di carico e scarico). - Presso ogni
          impianto che produca,  detenga  provvisoriamente,  effettui
          trattamenti  o provveda allo stoccaggio definitivo, nonche'
          presso la sede delle  imprese  di  trasporto,  deve  essere
          tenuto  un apposito registro di carico e scarico, con fogli
          numerati e bollati dall'ufficio  del  registro,  sul  quale
          saranno  annotati  per  i  vari  rifiuti  tossici  e nocivi
          rispettivamente:
              per  gli  impianti  di  produzione: quantita' prodotte,
          natura, composizione,  caratteristiche  chimico-fisiche  e,
          per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei
          formulari di identificazione per il trasporto;
              per  gli  impianti  di  stoccaggio provvisorio: tutti i
          dati contenuti nei  formulari  di  identificazione  per  il
          trasporto;
              per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti
          nei formulari di identificazione  per  il  trasporto  e  le
          quantita' trattate;
              per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati
          contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto
          e le quantita' stoccate;
              per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei
          formulari di identificazione per il trasporto.
             Per  gli  impianti  e  le imprese di trasporto di cui al
          precedente comma, ciascun registro deve  essere  conservato
          presso  il  rispettivo  impianto o impresa di trasporto per
          almeno cinque anni  dalla  data  dell'ultima  registrazione
          effettuata,  tranne  che  per  gli  impianti  di stoccaggio
          definitivo dove il registro deve essere conservato a  tempo
          indeterminato.
             In  caso  di  cessazione  di attivita' i registri devono
          essere   consegnati   all'autorita'   che   ha   rilasciato
          l'autorizzazione".
             Il  n.  3)  del  quarto  comma  dell'art. 2 del medesimo
          D.P.R. n.   915/1982,  richiamato  anch'esso  nel  comma  5
          soprariportato,   concerne   i   materiali  provenienti  da
          demolizioni,  costruzioni  e  scavi;  i  macchinari  e   le
          apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:
             Il   testo   dell'art.   2   della   legge  n.  833/1978
          (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'   il
          seguente:
             "Art.  2  (Gli  obiettivi).  -  Il  conseguimento  delle
          finalita' di  cui  al  precedente  articolo  e'  assicurato
          mediante:
              1)  la  formazione  di  una moderna coscienza sanitaria
          sulla  base  di  un'adeguata   educazione   sanitaria   del
          cittadino e delle comunita';
              2)  la  prevenzione delle malattie e degli infortuni in
          ogni ambito di vita e di lavoro;
              3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che
          ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
              4)  la  riabilitazione  degli stati di invalidita' e di
          inabilita' somatica e psichica;
              5)  la  promozione e la salvaguardia della salubrita' e
          dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
              6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti
          e  avanzi  di  origine  animale  per  le  implicazioni  che
          attengono  alla  salute dell'uomo, nonche' la prevenzione e
          la  difesa  sanitaria  degli  allevamenti  animali  ed   il
          controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
              7)  una  disciplina  della sperimentazione, produzione,
          immissione in  commercio  e  distribuzione  dei  farmaci  e
          dell'informazione   scientifica  sugli  stessi  diretta  ad
          assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocivita'  e  la
          economicita' del prodotto;
              8)  la  formazione  professionale  e permanente nonche'
          l'aggiornamento scientifico  culturale  del  personale  del
          Servizio sanitario nazionale.
             Il  Servizio  sanitario  nazionale nell'ambito delle sue
          competenze persegue:
               a)  il  superamento degli squilibri territoriali nelle
          condizioni socio-sanitarie del Paese;
               b)  la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei
          lavoratori e delle loro organizzazioni,  per  prevenire  ed
          eliminare  condizioni  pregiudizievoli  alla  saute  e  per
          garantire nelle fabbriche e negli altri  luoghi  di  lavoro
          gli strumenti ed i servizi necessari;
               c)   le   scelte   responsabili   e   consapevoli   di
          procreazione e la tutela della maternita' e  dell'infanzia,
          per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi
          con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di
          salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e
          di mortalita' perinatale ed infantile;
               d)  la  promozione  della  salute nell'eta' evolutiva,
          garantendo  l'attuazione  dei  serivizi   medico-scolastici
          negli  istituti  di  istruzione  pubblica e privata di ogni
          ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo
          con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;
               e) la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
               f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine
          di prevenire e  di  rimuovere  le  condizioni  che  possono
          concorrere alla loro emarginazione;
               g)  la  tutela  della  salute mentale privilegiando il
          momento preventivo e inserendo i servizi  psichiatrici  nei
          servizi  sanitari  generali in modo da eliminare ogni forma
          di discriminazione e di segregazione pur nella specificita'
          delle  misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il
          reinserimento sociale dei disturbati psichici;
               h)  la  identificazione  e la eliminazione delle cause
          degli  inquinamenti  dell'atmosfera,  delle  acque  e   del
          suolo".