IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e segnatamente il capo III; Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro; Visto il proprio decreto del 20 gennaio 1988, riguardante l'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura; Visto il proprio decreto del 16 febbraio 1989, riguardante compiti delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, e segnatamente l'art. 6 riguardante la determinazione dei compiti esecutivi dei recapiti anche periodici e delle sezioni decentrate per il collocamento in agricoltura; Ritenuto di dover determinare la natura dei compiti esecutivi anzidetti; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Articolo unico I recapiti periodici svolgono attivita' di esecuzione delle decisioni adottate dalla sezione circoscrizionale che ad avviso della sezione stessa e' opportuno che vengano svolte, anche per periodi temporali limitati, in altri comuni compresi nell'ambito territoriale delle singole sezioni circoscrizionali. Roma, addi' 8 marzo 1989 Il Ministro: FORMICA