In ottemperanza al regolamento CEE n. 438/89 del 21 febbraio 1989 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 51 del 23 febbraio 1989, le importazioni di spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciate (cat. 90 A.M.F. codice NC 5607 41 00 - 5607 49 11 - 5607 49 19 - 5607 49 90 - 5607 50 11 - 5607 50 19 - 5607 50 30 - 5607 50 90), vengono sottoposte, con decorrenza 24 febbraio 1989, al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito del limite quantitativo di t. 220, valido per tre mesi a partire dal 9 febbraio 1989. Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Div. III - Roma. Le domande per l'importazione dei prodotti spediti a partire dal 24 febbraio 1989 debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' polacche, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 387 del 31 dicembre 1986. I prodotti spediti dalla Polonia prima del 24 febbraio 1989 sono immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data. I quantitativi di prodotti spediti dalla Polonia e importati in Italia nel periodo dal 9 febbraio al 23 febbraio 1989 saranno dedotti dal suddetto limite quantitativo. La presente circolare integra la circolare n. 23/88 del 9 febbraio 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988. E' in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato. Il Ministro: RUGGIERO