In  ottemperanza al regolamento CEE n. 438/89 del 21 febbraio 1989
pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L  51  del  23  febbraio
1989,  le  importazioni  di  spago,  corde  e  funi, di fibre tessili
sintetiche, anche intrecciate (cat. 90 A.M.F. codice NC 5607 41 00  -
5607 49 11 - 5607 49 19 - 5607 49 90 - 5607 50 11 - 5607 50 19 - 5607
50 30 - 5607 50 90), vengono sottoposte, con decorrenza  24  febbraio
1989,  al  regime  dell'autorizzazione  ministeriale  nell'ambito del
limite quantitativo di t. 220, valido per tre mesi a  partire  dal  9
febbraio 1989.
   Gli   operatori  interessati,  per  ottenere  l'autorizzazione  di
importazione,  dovranno  presentare  domanda,  preferibilmente  sugli
appositi   moduli  reperibili  presso  le  camere  di  commercio,  al
Ministero del commercio  con  l'estero  -  Direzione  generale  delle
importazioni ed esportazioni - Div. III - Roma.
   Le  domande  per l'importazione dei prodotti spediti a partire dal
24  febbraio  1989  debbono  essere  corredate   dall'originale   del
certificato  di  esportazione  rilasciato  dalle competenti autorita'
polacche, ai sensi del punto 2  dell'art.  11  dell'allegato  VI  del
regolamento  CEE  n.  4136/86  del 22 dicembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 387 del  31  dicembre
1986.
   I  prodotti  spediti dalla Polonia prima del 24 febbraio 1989 sono
immessi in libera  pratica  previa  presentazione  della  polizza  di
carico  o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima
di detta data.
   I  quantitativi  di  prodotti spediti dalla Polonia e importati in
Italia nel periodo dal 9 febbraio al 23 febbraio 1989 saranno dedotti
dal suddetto limite quantitativo.
   La presente circolare integra la circolare n. 23/88 del 9 febbraio
1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio  1988.
   E'  in  corso  di  modifica  il decreto ministeriale n. 589 del 24
dicembre 1987 nel senso sopra indicato.
                                                Il Ministro: RUGGIERO