IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  in  particolare,  l'art. 7 del citato decreto del Presidente
della Repubblica che prevede  l'apposizione  di  un  contrassegno  di
Stato   sulle   bottiglie  ed  altri  recipienti  utilizzati  per  la
commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita;
  Vista  la  legge  6  marzo  1980,  n.  62,  contenente modifiche al
suddetto art. 7;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata e garantita del vino "Chianti" e ne e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i decreti ministeriali 1› febbraio 1985, 28 dicembre 1985, 8
novembre 1986 e 8 gennaio 1988 con i quali sono state emanate  misure
transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. "Chianti";
  Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le
disposizioni concernenti le caratteristiche e  le  modalita'  per  la
fabbricazione,  l'uso  ed il controllo dei contrassegni di Stato, per
cui permane la situazione che ha determinato l'esigenza  di  adottare
misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino
di cui trattasi;
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita'  di  consentire  la prosecuzione
della commercializzazione per il vino D.O.C.G. "Chianti"  utilizzando
le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive;
  Ritenuta in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita' di
avvalersi del servizio assicurato nelle  precedenti  vendemmie  dalle
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo,
Firenze, Pisa, Pistoia e Siena;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  partire  dal  1›  gennaio  1989 e fino all'adozione delle misure
definitive previste dall'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  luglio  1963, n. 930, il vino "Chianti" potra' essere
commercializzato  con  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalle
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo,
Firenze, Pisa, Pistoia e Siena.
  Dette    fascette    dovranno   recare   la   dicitura   "Ministero
dell'agricoltura e delle foreste",  la  denominazione  del  vino,  la
serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed
il riferimento alla capacita' del  contenitore  e  dovranno,  a  cura
delle   ditte   imbottigliatrici,   essere   applicate  sui  relativi
contenitori in modo tale da impedire che il contenuto  possa  esserne
estratto senza la rottura delle fascette medesime.