IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  in  particolare,  l'art. 7 del citato decreto del Presidente
della Repubblica che prevede  l'apposizione  di  un  contrassegno  di
Stato   sulle   bottiglie  ed  altri  recipienti  utilizzati  per  la
commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita;
  Vista  la  legge  6  marzo  1980,  n.  62,  contenente modifiche al
suddetto art. 7;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 1› luglio 1980,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  del  vino "Brunello di Montalcino" e ne e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i  propri  decreti  12  dicembre  1984,  27 dicembre 1985, 8
novembre 1986 e 11 gennaio 1988,  con  i  quali  sono  state  emanate
misure  transitorie  per  la  commercializzazione  del  vino D.O.C.G.
"Brunello di Montalcino";
  Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le
disposizioni concernenti le caratteristiche e  le  modalita'  per  la
fabbricazione,  l'uso  ed il controllo dei contrassegni di Stato, per
cui permane la situazione che ha determinato l'esigenza  di  adottare
misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino
di cui trattasi;
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita'  di  consentire  la prosecuzione
della commercializzazione per  il  prodotto  che  abbia  ultimato  il
periodo  minimo di invecchiamento obbligatorio, utilizzando le misure
transitorie fino all'adozione di quelle definitive;
  Ritenuta in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita' di
avvalersi del servizio assicurato nelle  precedenti  vendemmie  dalla
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  partire  dal  1›  gennaio  1989 e fino all'adozione delle misure
definitive previste dall'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  luglio 1963, n. 930, il vino "Brunello di Montalcino"
che abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento potra'  essere
commercializzato  con  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate  dalla
camera  di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena.
  Dette    fascette    dovranno   recare   la   dicitura   "Ministero
dell'agricoltura e delle foreste",  la  denominazione  del  vino,  la
serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed
il riferimento alla capacita' del  contenitore  e  dovranno,  a  cura
delle   ditte   imbottigliatrici,   essere   applicate  sui  relativi
contenitori in modo tale da impedire che il contenuto  possa  esserne
estratto senza la rottura delle fascette medesime.