La nota all'art. 21 della legge citata in epigrafe, riportata alle
pagine 10 e 11 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, nella quale
e' erroneamente trascritto il testo delle disposizioni contenute nel
capo III del titolo I del libro I del codice di procedura civile (in
luogo di quelle contenute nel capo III del titolo I del libro IV del
medesimo codice di procedura civile, richiamate nell'art. 21), e'
sostituita dalla seguente nota:
Nota all'art. 21:
Il testo delle disposizioni contenute nel capo III del titolo I
(Dei procedimenti sommari) del libro IV (Dei procedimenti speciali)
del codice di procedura civile e' il seguente:
"CAPO III
Dei procedimenti cautelari
SEZIONE I. - Del sequestro
Art. 670 (Sequestro giudiziario). - Il giudice puo' autorizzare il
sequestro giudiziario:
1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalita' di
beni, quando ne e' controversa la proprieta' o il possesso, ed e'
opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione
temporanea;
2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni
altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando e'
controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed e'
opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.
Art. 671 (Sequestro conservativo). - Il giudice, su istanza del
creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o
immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti
in cui la legge ne permette il pignoramento.
Art. 672 (come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950,
n. 581) (Sequestro anteriore alla causa). - L'istanza di sequestro si
propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale
competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente
del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro
deve essere eseguito.
Se competente per la causa di merito e' il conciliatore, l'istanza
si propone al pretore.
Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non e'
il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al
pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo
in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse
disposizioni della legge.
Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni,
provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo,
ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se
trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose
immobili, ovvero aziende o altre universalita' di beni, provvede con
ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale
urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali puo' provvedere con
decreto motivato.
Art. 673 (come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950,
n. 581) (Sequestro in corso di causa). - Quando vi e' causa pendente
per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice
della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello,
l'istanza e' proposta all'istruttore oppure, se questi non e' ancora
designato o il giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente del
tribunale o della corte.
Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di
eccezionale urgenza puo' provvedere con decreto motivato.
Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al
pretore, il quale provvede con decreto motivato.
Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile
ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 674 (Cauzione). - Il giudice tanto col provvedimento che
autorizza il sequestro, quanto nel corso della causa di convalida,
puo' imporre all'istante una cauzione per l'eventuale risarcimento
dei danni e per le spese.
Art. 675 (Termine d'efficacia del provvedimento). - Il
provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non e'
eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
Art. 676 (Custodia nel caso di sequestro giudiziario). - Nel
disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode,
stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose
sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere piu' sicura la
custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
Il giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre
maggiori garanzie e da' cauzione.
Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti
previsti negli articoli 521, 522 e 560.
Art. 677 (come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950,
n. 581, poi modificato dall'articolo unico della legge 23 maggio
1951, n. 400) (Esecuzione del sequestro giudiziario). - Il sequestro
giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in
quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna
o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma.
L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona
diversa dal detentore.
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o
successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene
sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in
possesso del custode.
Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211.
Art. 678 (come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950,
n. 581) (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili). - Il
sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le
norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso
terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di
sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo
di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui
all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative
all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di
quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il
terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel
quale caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale
pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e
decisi con la stessa sentenza.
Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da
sequestrare, il giudice puo' provvedere nei confronti del terzo
detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
Si applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro
sorgono difficolta' che non ammettono dilazione.
Art. 679 (Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili). -
Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la
trascrizione del provvedimento presso l'ufficio delle ipoteche del
luogo in cui i beni sono situati.
Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'art.
559.
Art. 680 (come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950,
n. 581) (Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla
causa). - Se il sequestro e' stato autorizzato a norma dell'art. 672,
il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui e'
stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il
decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro e'
stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attivita'
previste negli articoli 677, 678 e 679.
Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per
la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al
giudice competente per quest'ultima.
Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei
quindici giorni dal loro compimento.
Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della
Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che
ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il
quale il sequestro cessera' di avere effetto se la sentenza straniera
che ha deciso il merito non e' stata resa efficace nella Repubblica.
Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una
controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile
ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio
della causa di merito. Lo stesso giudice, quando e' intervenuta la
pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro.
Art. 681 (come sostituito dall'art. 50 della legge 14 luglio 1950,
n. 581) (Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa). -
Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa
l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida
del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.
Quando il sequestro e' stato concesso con decreto in corso di
causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui e' stato
compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la
fissazione della udienza per la trattazione di cui al comma
precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale
stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto
stesso e di quello di autorizzazione.
Se il sequestro e' stato concesso, a norma dell'art. 673, ultimo
comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice
diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma
dell'articolo precedente.
Art. 682 (come sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 17 ottobre 1950,
n. 857) (Decisione separata sulla convalida). - Nei casi previsti
negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la
trattazione del merito richiede una lunga istruzione, puo' disporre
che le questioni relative alla convalida siano decise prima del
merito.
Art. 683 (Inefficacia del sequestro). - Il sequestro perde la sua
efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli
articoli 680 e 681, se l'istanza di convalida e' rigettata con
sentenza passata in giudicato, o se il giudizio sul merito si
estingue per qualunque causa.
Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza
passata in giudicato e' dichiarato inesistente il diritto a cautela
del quale era stato concesso.
In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara
con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la
cancellazione della trascrizione.
Art. 684 (Revoca del sequestro). - Il debitore puo' ottenere dal
giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del
sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del
credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del
valore delle cose sequestrate.
Art. 685 (Vendita delle cose deteriorabili). - In caso di pericolo
di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il
giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro
successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose
pignorate.
Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle
cose vendute.
Art. 686 (Conversione del sequestro conservativo in pignoramento).
- Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in
cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di
altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla
distribuzione della somma ricavata.
Art. 687 (Casi speciali di sequestro). - Il giudice puo' ordinare
il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o
messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione,
quando e' controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della
consegna, o l'idoneita' della cosa offerta.
SEZIONE II. - Dei procedimenti di denuncia
di nuova opera e di danno temuto
Art. 688 (Forma dell'istanza). - La denuncia di nuova opera o di
danno temuto si propone con ricorso al pretore competente a norma
dell'art. 21.
Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone
a norma dell'art. 673.
Art. 689 (Provvedimenti immediati). - Il giudice puo' dare
immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando
occorre sommarie informazioni; ma puo' disporre che siano citate le
parti interessate, anche a ora fissa.
Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando
crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di
testimoni.
Puo' sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e
puo' richiederli personalmente quando li trova sul luogo.
Puo' farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli
singole indagini.
Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i
provvedimenti necessari e, se e' competente, procede alla trattazione
della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente,
fissando un termine perentorio per la riassunzione.
Art. 690 (Pronuncia sui provvedimenti immediati). - Se non ha
disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col
decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente, fissa
l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e stabilisce il
termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
All'udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca
i provvedimenti immediati e provvede in ordine alla trattazione della
causa a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 691 (Contravvenzione al divieto del giudice). - Se la parte
alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo
stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della
parte interessata, puo' disporre con ordinanza che le cose siano
rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
SEZIONE III. - Dei procedimenti
di istruzione preventiva
Art. 692 (Assunzione di testimoni). - Chi ha fondato motivo di
temere che siano per mancare uno o piu' testimoni, le cui deposizioni
possono essere necessarie in una causa da proporre, puo' chiedere che
ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.
Art. 693 (Istanza). - L'istanza si propone con ricorso al giudice
che sarebbe competente per la causa di merito.
In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza puo' anche proporsi al
pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta.
Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e
dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e
l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova
e' preordinata.
Art. 694 (Ordine di comparizione). - Il presidente del tribunale,
il pretore o il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di
comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione
del decreto.
Art. 695 (Ammissione del mezzo di prova). - Il presidente del
tribunale, il pretore o il conciliatore, assunte, quando occorre,
sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se
ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e
designa il giudice che deve procedervi.
Art. 696 (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale). - Chi ha
urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o
la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli
articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o
un'ispezione giudiziale.
Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore provvede
nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto
applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio
delle operazioni.
Art. 697 (Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza). - In caso
d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il
conciliatore puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli
694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione
alle altre parti; in tal caso puo' nominare un procuratore, che
intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.
Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve
essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non
presenti all'assunzione.
Art. 698 (Assunzione ed efficacia delle prove preventive). -
Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto
possibile, gli articoli 191 e seguenti.
L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le
questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne'
impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
I processi verbali delle prove non possono essere prodotti. ne'
richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che
i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio
stesso.
Art. 699 (Istruzione preventiva in corso di causa). - L'istanza di
istruzione preventiva puo' anche essere proposta in corso di causa e
durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.
Il giudice provvede con ordinanza.
SEZIONE IV. - Dei provvedimenti d'urgenza
Art. 700 (Condizioni per la concessione). - Fuori dei casi
regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato
motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il
suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio
imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i
provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, piu'
idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul
merito.
Art. 701 (Competenza). - E' competente a pronunciare sulla domanda
il pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi
il fatto dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi e' causa
pendente per il merito.
Art. 702 (Procedimento). - Nel caso che il provvedimento sia
chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti,
in quanto applicabili.
Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso
fissare un termine perentorio entro il quale l'istante e' tenuto a
iniziare il giudizio di merito di cui all'art. 700".